Indennità ASpI lavoratori sospesi: abrogazione dal 24.09.2015. Messaggio INPS n. 6024 del 30.09.2015. Prestazioni EBAV (D06).
Il D. Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre u.s., ha abrogato l’art. 3, c. 17, della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che prevedeva in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la concessione dell’ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale per 90 giornate nel biennio mobile, subordinatamente all’intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
L’INPS con messaggio n. 6024 del 30.09.2015 chiarisce che l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.
Per quanto riguarda le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015 saranno prese in considerazione solo le giornate fino al 23.09.2015.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate fino alla data del 12 ottobre 2015 corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi).
Si ricorda che, per quanto riguarda le aziende artigiane del Veneto, l’Accordo Interconfederale del 17 giugno 2015 prevede che la prestazione integrativa a carico di EBAV (9 euro/giorno per 90 giornate) sia erogata dall’Ente stesso ai lavoratori sospesi indipendentemente dalla percezione da parte di questi ultimi dell’indennità ASpI.
Pertanto, gli accordi di sospensione stipulati, secondo la procedura prevista dal menzionato Accordo Interconfederale, dal 24 settembre 2015 daranno diritto ai lavoratori interessati alla sola prestazione erogata da EBAV. Tale prestazione deve essere richiesta dal lavoratore entro 10 giorni dall’inizio della sospensione presentando apposita domanda presso lo sportello Ebav delle OO.SS, allegando copia dell’accordo sindacale e dell’ultima busta paga. Ricordiamo che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto il sussidio potrà essere liquidato solo a consuntivo.