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Indennità ASpI lavoratori sospesi: Ministero del Lavoro Circolare n. 27. Delibera FSBA su prestazione integrativa per lavoratori privi di ASpI.

Con la Circolare n. 27 il Mistero del lavoro fornisce chiarimenti concernenti la fruizione dell’indennità ASpI per lavoratori sospesi a seguito della relativa abrogazione ad opera del D. Lgs. 148/2015.

Il D. Lgs. 148/2015 ha abrogato, dal 24 settembre 2015, la norma della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che prevedeva in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la concessione dell’ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale per 90 giornate nel biennio mobile, subordinatamente all’intervento integrativo degli Enti Bilaterali.

L’INPS di concerto con il Ministero, con messaggio n. 6024 del 30.09.2015, interveniva stabilendo che le prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” non sarebbero più state erogate per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.

A seguito di tale messaggio, l’Istituto consentiva l’invio telematico della comunicazione della sospensione, entro il termine dei 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensione, con riferimento agli eventi iniziati prima del 24 settembre, ma limitatamente alle giornate fino al 23 settembre. In questo modo, quindi, i lavoratori sospesi avrebbero percepito l’indennità ASpI per le sole giornate antecedenti l’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015, lasciando scoperti i periodi di sospensione, già definiti negli accordi sindacali, successivi alla predetta data.

Con la Circolare n. 27 del 20 ottobre u.s. il Ministero rivede tale orientamento restrittivo stabilendo che l’indennità ASpI per lavoratori sospesi spetta nel caso di accordi sindacali stipulati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015. Il Ministero precisa che per accedere al beneficio è necessario che al 24.09.2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

A seguito di tale chiarimento è necessario ed auspicabile un ulteriore intervento dell’INPS per indicare le modalità di invio delle comunicazioni relative ai giorni di sospensione successivi al 24 settembre 2015, sia per quanto concerne le domande, sia con riferimento ai consuntivi.

Rimangono tuttavia “scoperti” eventuali periodi di sospensione i cui accordi siano stati stipulati dal 24 settembre in poi. Per quanto riguarda il comparto artigiano il FONDO FSBA ha deliberato il 13 ottobre scorso l’erogazione di una prestazione di integrazione salariale per i lavoratori non coperti dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali, previo accordo sindacale di sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro. Di conseguenza, a fronte della stipula dei predetti accordi sindacali di sospensione, secondo la procedura attualmente in atto, i lavoratori sospesi non riceveranno l’ASpI, ma potranno contare su un intervento diretto del Fondo per il tramite di EBAV consistente in una somma del valore pari al 40 % dell’indennità ASpI.

Si precisa che non sono ancora state definite le modalità operative con cui EBAV procederà all’erogazione di tale prestazione ed è in fase di definizione la procedura per l’invio ad EBAV dei consuntivi mensili relativi alle giornate di sospensione.

Rimandiamo a successiva notizia la descrizione delle procedura una volta definite.

  • Data inserimento: 23.10.15