Indici sintetici di affidabilità
L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), che sostituiscono gli studi di settore, comporterà nuovi obblighi burocratici per i contribuenti e i loro consulenti, per i quali si prospetta una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze fiscali. Per la determinazione del punteggio di affidabilità del contribuente ai fini degli ISA occorre integrare i dati indicati nella dichiarazione relativa al 2018 con ulteriori dati, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, prelevati dai modelli dichiarativi relativi presentati in periodi di imposta precedenti (tra cui ricavi, reddito e rimanenze) sia da banche dati dell'Agenzia delle Entrate (tra cui quella relativa alle certificazioni uniche). I dati possono essere prelevati personalmente dal contribuente o (come quasi sempre avviene) da un intermediario abilitato da lui delegato. La procedura che consente all'intermediario di acquisire i dati in luogo del contribuente è articolata, soprattutto quando intende farlo massivamente (ossia per tutti i soggetti che lo hanno delegato) per velocizzare la complessiva acquisizione. Per tale operazione l'intermediario deve inviare telematicamente un file per la richiesta contenente il proprio codice fiscale e quello di ciascun delegante; se non è già delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente, deve inserire nella richiesta molti più dati per ciascun delegante e riportare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara tra l'altro di aver ricevuto specifica delega per l'acquisizione dei dati richiesti. L'intermediario può decidere di non acquisire massivamente i dati; in tal caso, non deve inviare alcun file e può accedere direttamente al Cassetto Fiscale di ogni singolo soggetto dal quale è stato delegato; questa procedura è utile solo se sono poche le deleghe da gestire. L'intermediario non provvisto di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente deve istituire un registro in cui annotare giornalmente le deleghe ricevute, da conservare per 10 anni unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore della delega, riportando in esso vari dati del contribuente e, se diverso, anche del delegante. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4.06.2019 sono stati modificate e corrette le specifiche tecniche che disciplinano la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l'acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l'applicazione degli ISA. Ciò comporta ulteriori disagi, in quanto verrà ritardata la ricezione dei dati per gli ISA di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Anche l'avvenuta proroga del termine per effettuare il versamento delle imposte (che comunque non sposta quello finale del 21.08) non sembra sufficiente ad evitare il superlavoro che attende i redattori delle dichiarazioni dei redditi, che potrebbero non avere un adeguato tempo per: - verificare la correttezza dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, che potrebbero essere inesatti; - compilare correttamente i dati necessari al funzionamento del software relativo agli ISA e studiare la disciplina degli stessi, dato che si applicano per la prima volta e che manca una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate in materia; - testare il funzionamento del software relativo all'elaborazione degli ISA, solo da pochi giorni disponibile nella versione definitiva; - incontrare i contribuenti per spiegare loro gli effetti e i possibili comportamenti da tenere in relazione alle risultanze del software relativo agli ISA. Insomma, un ennesimo pasticcio a danno di chi opera nel settore tributario, a cui intende porre rimedio anche Confartigianato con la proposta di un intervento normativo che preveda l'applicazione solo facoltativa degli ISA per il 2018.