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INSTALLATORI: Conversione dei requisiti tecnico professionali dalla Legge 46 del 1990 verso il Decreto Ministeriale 37 del 2008

pareri e opinioni sulla mancanza di una norma transitoria per il settore impiantistico

Il Decreto del ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che ha abrogato le disposizioni della Legge 46/90, non prevede al suo interno norme transitorie volte a riconoscere alle imprese regolarmente abilitate sulla base della legge n. 46/90 la possibilità di conseguire automaticamente il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio ex Dm 37/08.

L’ESPERIENZA NEL VICENTINO

Lo scorso 23 maggio Confartigianato Vicenza ha inviato una lettera alla CCIAA di Vicenza sollevando il problema della mancanza di una norma transitoria dalla Legge 46/1990 al Decreto ministeriale n. 37 del 2008 regolanti le attività delle imprese installatrici di impianti e i possibili riverberi di questa situazione nella verifica dei requisiti professionali sia ai fini del Dlgs 81/08 che del Dlgs 163/2006 (Testo Unico Sicurezza e Codice dei Contratti Pubblici).

Nel frattempo il 27 giugno è stata emanata una comunicazione del Presidente della AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) che, preso atto dell’illegittimità tecnica delle visure camerali con i requisiti per l’attestazione SOA, ha di fatto ha dribblato il problema con una complicata tesi giuridica secondo la quale il requisito di cui al DM 37/08 è da intendersi requisito di esecuzione e non di attestazione e non può quindi essere usato come elemento di esclusione dalle Stazioni appaltanti alle gare pubbliche, ma viene considerato nel momento dell’esecuzione delle opere in cantiere.

L’8 luglio successivo la Camera di Commercio ha risposto facendo presente che le Camere di Commercio non possono procedere ad un aggiornamento d'ufficio delle posizioni già abilitate, poiché non vi è una esatta corrispondenza tra i casi regolati dalla L. 46/90 con quelli previsti dal D.M. 37/08. Il parere è che il D.M. 37/08, pur abrogando la L. 46/90, non abbia cancellato i requisiti tecnico-professionali concessi a suo tempo alle imprese dalla precedente norma e quindi i requisiti nelle visure possono essere nella sostanza considerati corretti e validi.

Inoltre la CCIAA ha acconsentito a procedere all’aggiornamento del requisito ai sensi del DM 37/08 a fronte di specifica istanza da parte delle imprese, cosa non possibile fino a luglio scorso.

Sindacalmente sono stati raggiunti due importanti risultati. Il primo è la possibilità di poter aggiornare il riconoscimento ai sensi del DM 37/08. Il secondo è l’affermazione scritta di un parere dell'Ente Pubblico preposto che afferma la legittimità dei requisiti ex L 46/90.

E’ ancora presente una certa disparità di trattamento sul territorio nazionale visto che non tutte le Camere di Commercio agiscono allo stesso modo. Nel vicentino però la pratica introdotta lo scorso luglio, grazie all’interessamento di Confartigianato Vicenza, risulta più semplice e meno onerosa, escludendo l’applicazione della tassa di concessione governativa.

PARERE DEL MiSE

Di fronte a questa situazione si è inserito il parere rilasciato dal MiSE lo scorso ottobre ad una interrogazione della Camera di Commercio di Potenza. Questo parere afferma che la totalità delle imprese del settore dovrebbero presentare di nuovo domanda per i requisiti del DM 37/08. Il Ministero infatti sostiene che la mancanza dell'aggiornamento implica che l'impresa risulta irregolarmente iscritta con conseguente nocumento all'attività imprenditoriale (che va quindi inibita). Lo stesso parere conclude dicendo che ogni ulteriore rinvio non potrà più essere tollerato anche al fine di un corretto funzionamento del registro imprese.

L’INTEVENTO DI CONFARTIGIANATO NAZIONALE

La posizione di Confartigianato è che le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, autorizzate a operare ex legge n. 46/90 possano richiedere con semplice istanza la conversione dell'abilitazione ex Dm 37/08, per le attività già svolte sotto la vigenza della legge n. 46/90.

La richiesta di produzione documentale già in possesso del sistema camerale, ovvero della P.A. in generale, costituisce infatti un aggravio burocratico e procedurale a carico delle imprese. Le norme vigenti dispongono che la P.A. non possa richiedere documenti già in possesso della medesima Amministrazione e, in tal caso, la Camera di Commercio agisce quale Ente Pubblico soggetta a tali prescrizioni.

Confartigianato ha chiesto quindi un chiarimento al ministero competente e Unioncamere, proponendo che le imprese possano adeguare al Dm 37/08 le lettere e le specifiche voci denunciate precedentemente al Registro delle Imprese presentando apposita istanza alla Camera di Commercio competente.

PROPOSTA DI UNIONCAMERE

Successivamente alle fase interlocutorie, per affrontare operativamente le problematiche evidenziate dalle Associazioni del settore, Unioncamere ha elaborato lo scorso gennaio una proposta che ha illustrato al Ministero dello Sviluppo  Economico (allegato).

Unioncamere ha sostanzialmente accolto le richieste avanzate nella proposta congiunta delle associazioni degli impiantisti in merito alla necessità di assicurare il passaggio automatico delle abilitazioni sia di evitare ulteriori esborsi economici ed inutili adempimenti burocratici.

CONCLUSIONI

Viste le premesse e le proposte avanzate sia dal mondo associativo che della PA, è chiaro che nei prossimi mesi verremo finalmente a capo dell’annosa questione dei requisiti tecnico professionali andando di fatto a concludere il complicato iter di passaggio dalla legge 46/1990 al Decreto Ministeriale 37/2008.

In attesa comunque della conclusione definitiva di questo iter, che è ragionevole presupporre avverrà d’ufficio e senza oneri per le imprese, posto anche il parere sulla validità dei requisiti della Legge 46/90 nelle visure espresso dalla CCIAA di Vicenza, non risulta necessario procedere ad alcun aggiornamento delle posizioni presso il Registro Imprese.

E’ bene inoltre sottolineare che questo problema non riguarda le imprese iscritte successivamente all’introduzione del Dm 37/2008.

Infine è bene chiarire che le imprese che desiderano presentare una richiesta per l’attribuzione di nuovi requisiti (nuove lettere), precedentemente non posseduti, l’aggiornamento di tutta la posizione avviene senza oneri aggiuntivi.

Per approfondimenti è comunque possibile fare riferimento all’Area Strategia e Mercato e ai Punti Impresa di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 28.02.12