SPLIT PAYMENT
Lo split payment previsto dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e disciplinato dal DM 23.1.2015 prevede il versamento dell’IVA all’Erario da parte del cliente rappresentato da un’Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 ovvero da un Ente / società “collegata” alla Pubblica Amministrazione:
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d).
In merito si evidenzia che:
- per le operazioni a società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE del MIB, identificate ai fini IVA, lo split payment non è più applicabile dal 30.6.2025;
- per verificare l’applicabilità o meno di tale meccanismo va fatto riferimento agli appositi elenchi stilati dal MEF, annualmente aggiornati e pubblicati sul sito Internet https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata;
- lo split payment non è applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73 e pertanto non è applicabile dai lavoratori autonomi.
Considerato che lo split payment è una misura “in deroga” rispetto alle regole ordinariamente previste dalla normativa comunitaria, l’applicazione dello stesso è subordinata ad una specifica autorizzazione da parte dell’UE, ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE:
- fino al 30.6.2026 con la Decisione 25.7.2023, n. 2023/1552, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea 27.7.2023.
PROROGA SPLIT PAYMENT FINO AL 2029
Ora, considerata la scadenza del 30.6.2026, il MEF con il Comunicato stampa 30.6.2026, n. 77 ha reso noto che: “la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio.
Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026. La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati”.
Da quanto sopra si desume pertanto che lo split payment continua a trovare applicazione anche dopo il 30.6.2026, in base alle disposizioni attualmente vigenti, senza soluzione di continuità, fino al 30.6.2029.

