Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia finanziaria
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/09/2011, n. 221, il decreto del Ministero dell’ambiente 20/06/2011, che stabilisce la “Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”
Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), specifica con l’art. 183 la definizione di:
commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Tali attività impongono l’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese.
L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente, in dipendenza dell’attività svolta.
Con il decreto 20/06/2011 è stato stabilito l’ammontare della garanzia fideiussoria.
Ai fini della determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi.
Per l’esercizio delle attività di commercio e intermediazione dei rifiuti non pericolosi, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:
Commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi |
||
Classe A |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
|
Euro 3.000.000,00 |
Classe B |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
Euro 1.500.000,00 |
Classe C |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
Euro 450.000,00 |
Classe D |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
Euro 250.000,00 |
Classe E |
quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
Euro 100.000,00 |
Classe F |
quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate |
Euro 50.000,000 |
Per l’esercizio delle attività di commercio e intermediazione dei rifiuti pericolosi, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:
Commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi |
||
Classe A |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
|
Euro 5.000.000,00 |
Classe B |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
Euro 1.500.000,00 |
Classe C |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
Euro 500.000,00 |
Classe D |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
Euro 300.000,00 |
Classe E |
Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
Euro 150.000,00 |
Classe F |
Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate |
Euro 80.000,000 |
Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi stabiliti per i rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe di iscrizione.
Gli importi sopra riportati sono ridotti al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 (EMAS), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Il mutamento della classe di iscrizione comporta l’obbligo di adeguamento degli importi sopra riportati.
Infine si precisa che in caso di recesso dal contratto del fideiussore, l’albo provvede a cancellare l’iscrizione dell’impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso, all’albo, della società garante.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera “A” al decreto del Ministero dell’ambiente del 20/06/2011.