INVIO DATI AL SISTEMA TESSEERA SANITARIA
Il decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 28 novembre 2022 (pubblicato in GU n. 287 del 9 dicembre 2022) estende di fatto a tutti gli ottici l’obbligo di invio al sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dalle persone fisiche private, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la predisposizione del modello 730 o Redditi precompilato.
L’adempimento aveva già coinvolto la categoria degli ottici dal 2016 (Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016), ma limitatamente agli esercenti l’arte sanitaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute secondo quanto previsto dal D.Lgs. 46/97 (fabbricante di “dispositivi su misura”) e (fabbricanti di dispositivi a nome proprio).
Una successiva normativa europea sui dispositivi medici è intervenuta modificando, tra l’altro, gli obblighi di registrazione in materia di dispositivi su misura (si veda regolamento (UE) 2017/745; circolare Ministero salute 12/11/2021), in particolare, come si legge nelle premesse del decreto ministeriale in oggetto, “escludendo dalla registrazione presso il Ministero della salute i fabbricanti di dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale (…)”. Veniva, conseguentemente, meno anche l’obbligo di invio al sistema TS (previsto per tali soggetti dalla formulazione del DM 1° settembre 2016 all’epoca vigente).
Il nuovo D.M. 28 novembre 2022, al fine di tener conto dell’evoluzione normativa, estende l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema TS agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico con il codice Ateco 2007, sia primario che secondario, 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
La nuova lettera g), che il decreto in esame aggiunge all’elencazione dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS relativamente alle spese sostenute nel 2022, include, pertanto, tutti gli ottici che esercitano l’attività con tale codice Ateco, anche per le attività secondarie, a prescindere dal fatto che abbiano o meno effettuato la predetta comunicazione al Ministero Salute.
Tali nuovi soggetti sono obbligati a trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche:
- nel 2022, entro il termine del 31 gennaio 2023;
- dal 1° gennaio 2023, con cadenza mensile (ai sensi dell’art. 7, comma 1, DM 19 ottobre 2020), entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (ai fini della scadenza della trasmissione dei dati si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale).