ISTANZA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO RISTORI
La tematica della richiesta di contributo a fondo perduto, prevista inizialmente dall’Art. 1 del D.L. 137/2020 c.d. Decreto Ristori, è soggetta a continui aggiornamenti.
Da ultimo, il Decreto Ristori quater amplia ulteriormente la platea di codici Ateco che possono accedere alla richiesta di contributo.
Riassumiamo quindi di seguito i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di erogazione del contributo, per un quadro completo degli adempimenti.
Requisiti soggettivi
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- Sono titolari di Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020
- Svolgono, quale attività prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato al D.L. 149 del 09.11.2020 e ampliati nell’Allegato 1 al D.L. 157 del 30.11.2020
L’elenco originario riferito al D.L. 137/2020 infatti è stato ampliato, con l’inserimento di ulteriori codici Ateco.
A titolo esemplificativo, vengono ricomprese le attività di ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie, servizi per lo spettacolo, attività alberghiere, trasporto con taxi, attività di fotoreporter, servizi di agenzia, rappresentanza e mediazione.
Risulta necessaria la verifica puntuale del codice Ateco dell’attività esercitata in modo prevalente, così come regolarmente comunicato all’AdE, in fase di apertura o di variazione della P.Iva con il modello AA7/9.
Il contributo è spettante anche per i soggetti che hanno aperto P.Iva dal 01.01.2019, indipendentemente dall’ammontare di ricavi o compensi registrato nel 2019.
Al contrario, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la P.Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
Requisiti oggettivi
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Si ripresentano quindi le stesse condizioni di accesso previste dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
L’ammontare del nuovo contributo viene determinato applicando il coefficiente indicato negli Allegati di riferimento sopraindicati.
Erogazione del contributo
Per i soggetti che non hanno già usufruito del contributo di cui all’art. 25 D.L. 34/2020, è stata approvata una nuova istanza (modello approvato con Provvedimento del 20.11.2020) che può essere presentata:
- Mediante il servizio web disponibile nell’Area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’AdE;
- Mediante invio telematico Entratel da parte dell’Intermediario.
La trasmissione dell’istanza deve essere effettuata non oltre il 15 gennaio 2021.
Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente tramessa.