IVA - Reverse charge per expo 2015
Il decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 203 del 31 agosto 2012, introduce un’estensione del “reverse charge” applicabile nell’edilizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/72, circoscrivendolo, tuttavia, alle sole prestazioni rese nell’ambito dell’Expo Milano 2015.
In particolare, il meccanismo è altresì applicabile, con decorrenza 1° settembre 2012, alle prestazioni rese nel settore edile dagli appaltatori nei confronti della “Arexpo S.p.A.” e della “Expo 2015 S.p.A.”, rispettivamente titolare delle aree e società di gestione dell’Esposizione Universale, che avrà luogo in Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.
Si ricorda che in generale, il “reverse charge” in edilizia è applicabile esclusivamente alle prestazioni che intercorrono tra subappaltatore e appaltatore, escludendo quelle rese da quest’ultimo nei confronti del committente principale (destinatario finale dei lavori), che rimane quindi escluso dal meccanismo.
Con la nuova disposizione viene, invece, prescritta, in via specifica, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile ai fini IVA anche alle prestazioni edili che si collocano al “primo livello” (committente-appaltatore) della catena dei rapporti contrattuali, direttamente rese ai committenti principali Arexpo S.p.A. e Expo 2015 S.p.A., posto che a valle (cioè, nei rapporti fra appaltatori principali-subappaltatori o tra subappaltatori-altri subappaltatori) già opera la copertura normativa offerta, in via generale, dalla citata lettera “a”, dell’articolo 17, c. 6, del D.P.R. n. 633/72.
Si ricorda che per “settore edile” si intendono le attività sostanzialmente riconducibili alla sezione F della Tabella Atecofin, come precisato dall’Agenzia delle entrate in numerosi documenti di prassi amministrativa (in particolare, circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 e risoluzione n. 172 del 13 luglio 2007).
Quindi, anche l’appaltatore (oltre al subappaltatore) che opera nel settore edile, applica il regime del reverse charge relativamente alle prestazioni rese nei confronti dei committenti Arexpo S.p.A ed Expo 2015 S.p.A., con i sottoindicati effetti:
- l’appaltatore emette la fattura relativa alla prestazione effettuata secondo quanto prescritto dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, senza addebitare l’IVA, indicando, espressamente, che trattasi di “Fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972”;
- i committenti Arexpo S.p.A. ed Expo 2015 S.p.A., che ricevono la prestazione:
- integrano la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
- annotano la fattura nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; inoltre, provvedono a registrare, ai fini della detrazione, la fattura integrata anche nel registro degli acquisti.
La disposizione in argomento trae origine dalla possibilità, prevista dal comma 7 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, di estendere il meccanismo del reverse charge alle “ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce del Consiglio, del 24 luglio 2006 (…)” .
L’articolo 199, comma 1, della Direttiva IVA prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni ivi individuate, tra le quali alle lettere a) e b) del primo comma sono rispettivamente indicate “le prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell’art. 14, paragrafo 3,” e la “messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a)“. Il successivo comma 2 prevede che gli Stati membri, qualora applichino l’inversione contabile per le sopraindicate prestazioni, possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.
Nel caso specifico, il legislatore italiano ha ulteriormente circoscritto i committenti, individuando esclusivamente nell’Arexpo S.p.A. ed Expo 2015 S.p.A. quelli nei cui confronti gli appaltatori, che operano nel settore edile, applicano il meccanismo del reverse charge.