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L. 28 giugno 2012, n. 92: Riforma del mercato del Lavoro – Nuove indicazioni sul lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20/2012 interviene nuovamente sulle modifiche introdotte in materia di lavoro intermittente, salvaguardando i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012

Con una nuova circolare il Ministero torna sull'argomento del lavoro intermittente con alcune precisazioni, che in sostanza confermano le indicazioni già date in precedenza sulle "comunicazioni obbligatorie" mentre cambiano indirizzo relativamente ai contratti per la chiamata nei fine settimana, nelle festività, ecc., stipulati prima del 18 luglio scorso.

Secondo la nuova circolare tutti i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, rispettosi della normativa in vigore fino a tale data, potranno essere utilizzati ancora per un anno, fino al 18 luglio 2013, qualsiasi sia la ragione soggettiva o oggettiva utilizzata, quindi anche se stipulati con la causale del fine settimana, festività, ecc.

Occorre ricordare che alla data del 18 luglio 2013, tali rapporti stipulati con la vecchia normativa dovranno essere cessati (a meno che non rientrino comunque nelle nuove disposizioni, ....ad esempio se stipulati con soggetti over 55).

In merito agli obblighi di comunicazione obbligatoria preventiva, si fa presente che entro il termine di 48 ore sarà possibile la rettifica di quanto già comunicato, ma solo nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro. Nei casi invece di eventuali variazioni o spostamenti in altro momento della prestazione, la circolare ribadisce che la rettifica va fatta comunque prima che la prestazione "spostata" abbia inizio.

 

La circolare n. 20/2012 del 1 agosto 2012 è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it

 

 

 

  • Data inserimento: 07.08.12