L’ampliamento dello split dal 1° Luglio 2017
In relazione alle novità intervenute in merito all’applicazione dello split payment, con l’articolo 1 del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, che ha riformulato l’articolo 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in data 28 giugno è stato pubblicato sul sito del Dipartimento finanze il decreto attuativo, previsto dal comma 3 del citato articolo 1.
Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’individuazione delle P.A. che devono applicare lo split, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura:
- a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, così come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
- per le operazioni fatturate dal 2018, il riferimento diventa l’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Relativamente alle società “assimilate”, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
Proprio per facilitarne l’individuazione sono stati pubblicati sul sito del MEF i seguenti elenchi:
- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato; elenco 1
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; elenco 2
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; elenco 3
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; elenco 4
- elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; elenco 5
Questi elenchi devono considerarsi provvisori poiché i soggetti interessati possono segnalare, entro il 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.
Per le operazioni fatturate dal 2018, invece, lo split payment trova applicazione per le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco provvisorio da parte del MEF. A seguito dell’interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalate eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l’elenco definitivo con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l’anno successivo.
Si ricorda che, ai sensi del nuovo comma 1-quater dell’articolo 17-ter, i cedenti e prestatori possono, comunque, richiedere a cessionari e committenti il rilascio di una attestazione da cui risulti la riconducibilità degli stessi alla normativa sullo split payment.