Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

La commissione per gli interpelli risponde a tre quesiti riguardanti la bonifica preventiva degli ordigni bellici

La valutazione del rischio dovuta alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l’attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore della progettazione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha posto tre quesiti alla Commissione per gli interpelli con riferimento alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.

 

Primo quesito

La valutazione del rischio (di cui all’articolo 91, comma 2bis) del decreto legislativo n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte dell’impresa specializzata in bonifica di ordigni bellici?

Risposta al primo quesito

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita all’attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’articolo 28 del d.lgs. 81/2008: “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi …. i rischi dal possibili rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

 

Secondo quesito

La valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di invenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere?

Risposta al secondo quesito

La valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base dei dati disponibili:

analisi storiografica;

fonti bibliografiche di storia locale;

fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;

fonti del Ministero della Difesa: BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole;

Stazioni dei Carabinieri;

Aerofototeca Nazionale a Roma;

Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;

Eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;

oppure

attraverso un’analisi strumentale.

La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità dei dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.

 

Terzo quesito

Quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi?

Risposta al terzo quesito

Non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità

 

In allegato l’interpello n. 14 del 29/12/2015.