La Comunicazione Dati Iva 2011 entro il 28 febbraio 2011
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.01.2011, è stato approvato in via definitiva il Modello di Comunicazione dati Iva per il periodo d’imposta 2010 con le relative istruzioni. Il modello è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it
Le novità di quest’anno riguardano prevalentemente le istruzioni al modello di Comunicazione, adeguate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 18/2010, che ha modificato le principali fonti normative di riferimento.
Resta invece invariata, rispetto all’anno scorso, la struttura del modello e i dati richiesti.
La Comunicazione dati Iva è stata introdotta per ovviare al mancato rispetto di un obbligo comunitario, che impone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio. La normativa italiana, infatti, prevede diversamente, consentendo che la dichiarazione Iva possa essere trasmessa entro il 30 settembre. Per porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, il legislatore italiano ha istituito pertanto l’ulteriore obbligo, a carico dei contribuenti, di presentare la Comunicazione dati Iva entro il mese di febbraio.
La funzione della Comunicazione Iva è quella di quantificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Essa non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta
dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva.
Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione. L’obbligo riguarda in generale i soggetti titolari di partita IVA, tranne alcune eccezioni che vedremo successivamente. Si tratta di un adempimento annuale: la Comunicazione, infatti, deve essere trasmessa telematicamente ogni anno, entro il mese di febbraio. Quest’anno, pertanto, la scadenza è prevista per il 28.02.2011.
I SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale IVA:
- tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- i contribuenti titolari di partita Iva che non hanno effettuato operazioni imponibili, purché anch’essi obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale.
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva in generale tutti i contribuenti che, per l’anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, in particolare:
- la persona fisica che nel 2010 è in regime dei minimi (anche con acquisti in reverse charge);
- i contribuenti che nel 2010 ha riportato sole operazioni esenti Iva art. 10 (senza operazioni in reverse charge);
- i produttori agricoli “esonerati” (volume d’affari < € 7.000);
- i soggetti con detrazione Iva forfettaria ex art. 74 c. 6 (attività di intrattenimento e attività in L. 398/91);
- l’impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda per l’intero 2010;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato
- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane,
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende
- sanitarie locali;
- i soggetti residenti in altri stati membri UE con sole operazioni escluse da Iva o non imponibili;
- i soggetti non residenti nella UE e non identificati in ambito comunitario;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
In aggiunta ai casi sopra elencati, rientrano ora tra i soggetti esonerati coloro che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 (mod. IVA 2011) in forma autonoma entro il mese di febbraio.
Il Modello di Comunicazione Dati Iva si compone di 2 facciate:
- la prima dedicata all’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la seconda destinata a contenere i dati identificativi del contribuente.
La seconda facciata è suddivisa in 3 Sezioni:
La Sezione n. 1 racchiude i dati di carattere generale, tra cui:
- l’anno di imposta, in questo caso 2010;
- il numero di partita Iva;
- il Codice attività relativo all’attività svolta in prevalenza, secondo la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.
La Sezione n. 2 racchiude i dati relativi alle operazioni effettuate, che devono essere riportati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso o per difetto a seconda che la frazione decimale sia ≥ 50 centesimi oppure < 50 centesimi. In particolare deve essere indicato l’ammontare delle:
- Operazioni attive, in corrispondenza del rigo CD1;
- Operazioni passive, in corrispondenza del rigo CD2;
- Importazioni senza pagamento dell’Iva in dogana, in corrispondenza del rigo CD3.
La Sezione n. 3 è dedicata alla determinazione dell’Iva a debito o a credito. In particolare, dopo aver indicato l’ammontare dell’Iva esigibile (rigo CD4) e dell’Iva detratta (rigo CD5), la loro differenza determinerà il saldo, che dovrà essere riportato nel rigo CD6.
Occorre ricordare che il saldo risultante dalla comunicazione Iva non è confrontabile con quello che sarà determinato in sede di dichiarazione Iva.
Infatti, nel modello di Comunicazione non si tiene conto di molti elementi che invece concorrono alla formazione del saldo Iva della dichiarazione annuale, come i versamenti periodici, il riporto del credito Iva dell’anno precedente e l’utilizzo in compensazione, i rimborsi richiesti e così via.
La Comunicazione dati Iva deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica:
- direttamente dal contribuente, attraverso il servizio:
- Entratel;
- Fisconline;
- tramite intermediario abilitato.
Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
La Comunicazione dati Iva deve essere conservata, insieme con la relativa documentazione, fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata, pertanto in merito alla Comunicazione di quest’anno, entro il 31.12.2015.
SANZIONI
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.
Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.