LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO
Il Senato ha approvato il disegno di Legge di conversione del D.L. n. 145 del 18.10.2023 che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva. Nella considerazione che la conversione in Legge e la pubblicazione in G.U. dovranno avvenire entro il prossimo 17.12, si ritiene che il testo licenziato al Senato possa considerarsi definitivo.
Tra le misure approvate in sede di conversione, anticipiamo quella contenuta nel nuovo articolo 4-bis inerente la proroga del termine di versamento della prima e della seconda rata di quanto dovuto a seguito della trasmissione della domanda di adesione alla c.d. “Rottamazione – Quater”.
Rottamazione – Quater
Per i soggetti che hanno trasmesso entro il 30.06.2023 la dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-quater”, i versamenti con scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (prime due rate) saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 18.12.2023.
In fase di presentazione della domanda di adesione, i contribuenti hanno potuto scegliere di versare le somme dovute, alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime 2, con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere pagate il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024 (il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1.11.2023).
Per effetto dell’emendamento approvato, deriva che:
- nel caso di mancato versamento delle prime due rate con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023 (con tolleranza di 5 giorni), i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater avranno la possibilità di effettuare il pagamento di entrambe le rate (10% per la prima rata e 10% per la seconda rata, per un totale del 20% delle somme complessivamente dovute) entro il 18.12.2023;
- nell’ipotesi di mancato pagamento (o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o in misura inferiore rispetto all’importo previsto) i benefici della definizione agevolata verranno meno e quanto già corrisposto sarà considerato versato a titolo di acconto sul debito residuo.
Il termine di versamento dell’unica/prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, era stato prorogato al 31.10.2023 dal c.d. “Decreto Omnibus” (D.L. n. 51/2023).
Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-bis, riepiloghiamo il nuovo calendario delle scadenze previste per i versamenti di quanto dovuto riferiti alla “Rottamazione – Quater”:
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Termine originario |
Proroga D.L. n. 51/2023 |
Proroga D.L. n. 145/2023 |
Versamento unica soluzione / prima rata (10%) |
entro 31.7.2023 |
entro 31.10.2023 |
entro 18.12.2023 |
Versamento seconda rata (10%) |
entro 30.11.2023 |
== |
entro 18.12.2023 |
Versamento rate successive (di pari importo) |
entro 28.2 – 31.5 – 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorre dal 2024 |