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La delega di funzioni in materia ambientale

La sentenza della Corte di Cassazione n. 43246 del 13/07/2016 puntualizza circa la delega di funzioni in materia ambientale conferita dal Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata

Nel nostro ordinamento la delega di funzioni in materia ambientale è istituto non direttamente disciplinato dalla legge ma ormai ammesso secondo l’univoca interpretazione della Corte di Cassazione.

In merito, la Suprema Corte è giunta gradualmente a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro ammettendo la delega di funzione anche in materia ambientale.

Alcune sentenze della Cassazione ci indicano i requisiti necessari perché tale delega sia valida. La sentenza n. 43246 del 13/07/2016 fissa alcuni punti in materia di delega ambientale conferita dal Consiglio di Amministrazione, di dimensioni aziendali e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

 

In merito alle dimensioni aziendali la sentenza conferma il superamento del  limite delle dimensione aziendale al fine di valutare la legittimità della delega di funzioni: “…in tema di reati ambientali, non è più richiesto per la validità ed efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare assimetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del d.lgs. 81 del 2008, non contempla più tra  i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello della “necessità.”

In pratica, come in materia di sicurezza sul lavoro le dimensioni aziendali non incidono sulla validità della delega, così anche la delega in materia ambientale non può più essere ammessa solo in caso di complessità strutturale dell’azienda.

 

In merito all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da richiedersi a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, la citata sentenza puntualizza a chi spetta il rilascio della delega.

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante dell’azienda, era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver sottoposto a modifiche l’impianto senza autorizzazione e per non aver posto rimedio ad un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.

Contro la condanna veniva proposto ricorso in Cassazione: secondo la difesa dell’imputato, la sentenza affermava erroneamente la responsabilità penale del Presidente del Consiglio di Amministrazione pur in presenza di valida delega di funzioni in capo ad un consigliere di amministrazione e riteneva erroneamente che la vigilanza sulla gestione del delegato fosse sempre in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione anziché all’intero Consiglio di Amministrazione.

 

Per quanto riguarda il reato relativo alla modifica dell’impianto comportante emissioni in atmosfera senza autorizzazione, La Suprema Corte ha ritenuto fondata la condanna dell’imputato.

Queste le argomentazioni: in caso di modifica sostanziale dell’impianto  è necessario presentare  domanda di autorizzazione da parte del  “gestore” e per gestore  si deve intendere la persona fisica o giuridica  che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dell’impianto: tale qualifica è  da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica ovvero all’unica persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica, l’unico soggetto cui spetta inoltrare la domanda di autorizzazione all’ente preposto.

Seppure può ammettersi il ricorso alla delega per il compimento di un tale atto, tale delega deve essere data con provvedimento ad hoc e specificatamente conferita dal legale rappresentante e non dall’organo gestorio (nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione), dal momento che l'attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all'organo amministrativo della persona giuridica.

Ne consegue che tale delega non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall'organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere di delegare è il legale rappresentante/gestore.

  • Data inserimento: 31.07.17