La legge 179/2017 per la tutela degli autori di segnalazioni ed i modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001
La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha esteso anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il settore privato, la norma (art. 2) si rivolge alle ditte che hanno adottato o che hanno intenzione di adottare i modelli organizzativi (modelli introdotti dal d.lgs. 231/2001 e che hanno lo scopo di evitare la commissione di reati “aziendali”) senza considerare le aziende che non hanno adottato tali modelli e in cui pure si possono verificare irregolarità o comportamenti illeciti.
Alla lettera a) dell’art 2, si prevedono uno o più canali che consentano ai soggetti (sia in posizione apicale che sottoposti all’altrui direzione o vigilanza) di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Quello che si richiede è che tali canali garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
Inoltre, il modello organizzativo deve prevedere:
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- sanzioni sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante sia nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Inevitabili alcune considerazioni.
In primo luogo, le segnalazioni devono riguardare le condotte illecite rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e che tali condotte illecite, oltre ai veri e propri reati, sembrerebbero ricomprendere anche quei comportamenti (irregolarità) che non costituiscono propriamente un reato ma che sono rilevanti (prodromici?) rispetto al fine del d.lgs. 231/2001 (che è quello di prevenire alcune tipologie di reati).
L’articolo citato riguarda i modelli organizzativi per cui, coerentemente, l’oggetto di tali segnalazioni si estende anche alle violazioni del MOG adottato e attuato dall’ente (per esempio, violazioni di procedure, di regole interni aziendali, del codice etico, etc.).
Le segnalazioni devono essere circostanziate (quindi non sono ammessi i riferimenti generici, le segnalazioni fondate su semplici supposizioni) e fondate su elementi di fatto “precisi e concordanti”, espressione quest’ultima che sembra richiamare in parte la definizione della “ prova indiziaria” che, appunto, deve essere precisa (cioè non suscettibile di diverse interpretazioni) e concordante (nel senso che vi devono essere necessariamente più indizi che confluiscono tutti nella stessa direzione).
I canali di segnalazione devono prevedere regole adatte a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, presumibilmente sia nel momento della segnalazione sia nella gestione successiva della segnalazione stessa.
Per logica, se lo scopo della norma è garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, si presuppone che il segnalante renda nota la propria identità, per cui l’articolo in commento non prende in considerazione il caso del in cui l’autore della segnalazione non si renda identificabile, il che non esclude che nel modello organizzativo possano essere previste anche le segnalazioni anonime, sempre che siano circostanziate e fondate su elementi di fatto “precisi e concordanti”.
Infine, nella norma non è previsto alcun obbligo di segnalazione in capo ai soggetti che operano nell’azienda, siano essi apicali o subordinati.
Eventuali informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott.ssa Alessandra Cargiolli – tel. 0444168357 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).