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LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Agevolazioni prima casa

Tra i requisiti richiesti dalla disposizione agevolativa, troviamo quella che il contribuente dichiari nell’atto di acquisto

  • di non essere titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale), di altra abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa su tutto il territorio nazionale. 

La norma intende favorire l’acquisto di una sola abitazione con le imposte ridotte, anche se nella realtà vi sono situazioni, già previste dalla normativa (la c.d. “pre-possidenza”) che permettono al contribuente, per un periodo limitato di tempo, di acquisire la titolarità di due abitazioni acquistate con l’agevolazione.

Già a partire dal 1° gennaio 2016, la normativa “prima casa” prevede che l’agevolazione possa applicarsi al contribuente che, al momento del rogito, sia già titolare di un’abitazione acquistata con i benefici prima casa a condizione che proceda all’alienazione della stessa entro un anno dalla data del rogito.

Su tale ultimo aspetto si inserisce la novità in trattazione; la norma prevede l’estensione del periodo temporale a due anni con la diretta conseguenza che il contribuente disporrà di un maggiore periodo temporale per alienare la precedente abitazione acquistata con i benefici “prima casa”.

La Legge di Bilancio 2025 non ha però modificato la normativa relativa alla spettanza del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. La norma risulta applicabile non solo quando il riacquisto segue la vendita (purchè avvenga entro un anno) ma anche nell’ipotesi contraria ovvero quando la vendita segue l’acquisto sempre a condizione che il tutto avvenga entro un anno.

In pratica potremo ipotizzare due situazioni:

  • il contribuente che acquista una nuova prima casa e rivende quella posseduta entro un anno fruirà del credito d’imposta “riacquisto prima casa”
  • il contribuente che acquista una nuova prima casa e rivende quella posseduta dopo il decorso di un anno ma entro il nuovo termine di due anni, potrà pagare le imposte ridotte sul nuovo acquisto ma non potrà fruire del credito d’imposta.

 

  • Data inserimento: 24.03.25