La legge finanziaria 2019
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 dicembre 2018, la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore. Come oramai di consuetudine la legge finanziaria è composta da un solo articolo che conta però più di 1.100 commi.
Numerosi sono gli interventi di carattere fiscale ma molti di essi necessiteranno, per loro corretta applicazione, di decreti attuativi.
Dati fiscali trasmessi al sistema tessera sanitaria
E’ stato chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per garantire il rispetto delle regole tributarie e, in forma aggregato, per il controllo della spesa sanitaria.
In particolare viene stabilito che, per il solo periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al S.T.S non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera Sanitaria.
Credito di imposta per l’adeguamento tecnologico per l’invio telematico dei corrispettivi
Il credito di imposta ammonta complessivamente al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il limite massimo è fissato a € 250 nel caso di acquisto e di € 50 nel caso di adattamento e verrà erogato al soggetto obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi (e non più al fornitore). Potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla liquidazione periodica successiva in cui la fattura è registrata ed è stata pagata con modalità tracciabile.
Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale
La disposizione estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo con aliquota ordinaria del 21% anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.
Al fine di evitare che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca è stato previsto che il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
Proroga e rimodulazione della disciplina dell’Iper-ammortamento
La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
In particolare è prorogato l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi:
- nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro,
- nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.
E’ prorogata la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo di imposta.
Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.
E’ obbligatoria la produzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017.
Si sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e 2020 nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative del presente articolo.
Estromissione immobile imprenditore individuale
La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l’immobile strumentale di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell’impresa al fine di inserirlo nel patrimonio personale.
Tale facoltà può essere esercitata mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% sulla differenza tra il valore normale e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto.
In dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali, per natura o per destinazione, può, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2019, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.
L’esclusione consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.
Proroga delle detrazioni fiscali
Si dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e bonus verde.