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La legge finanziaria 2019

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – quarta e ultima parte

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 dicembre 2018, la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore. Come oramai di consuetudine la legge finanziaria è composta da un solo articolo che conta però più di 1.100 commi.

Numerosi sono gli interventi di carattere fiscale ma molti di essi necessiteranno, per loro corretta applicazione, di decreti attuativi.

Abrogazione IRI

E’ abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI).

Tale regime, previsto dall’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, consentiva la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota IRES, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all’articolo 116 del Tuir, già differito al 1° gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 Abrogazione ACE

Si dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) incompatibile con la misura introdotta che agisce anch’essa sugli utili reinvestiti (Mini Ires), consentendo, tuttavia, l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse.

Tale possibilità è dettata dall’esigenza di salvaguardare i diritti acquisiti. In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.

 Abrogazione agevolazioni IRAP

Ai fini IRAP, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • deduzione dalla base imponibile per lavoratori a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • credito d’imposta del 10% per imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

 IMU riduzione base imponibile

Si estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Analoga riduzione deve intendersi applicabile anche ai fini TASI.

 Acconto cedolare secca

In relazione alla cedolare secca, è innalzata al 100% la misura dell’acconto dovuto a decorrere dal 2021.

La misura previgente, si ricorda, era fissata al 95% dal 2012.

 Entrata in vigore

Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.

 

  • Data inserimento: 11.02.19