La responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti di ritenute e IVA – I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
PREMESSA
Come è noto, l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in vigore dal 12 agosto 2012) ha stabilito che operi la responsabilità in solido nei contratti di appalto di opere e servizi tra committente, appaltatore e subappaltatori in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, dovuti dall’appaltatore e dai subappaltatori,scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti, per le prestazioni effettuate, nei contratti medesimi. In particolare la norma stabilisce che il committente nei confronti dell’appaltatore e quest’ultimo nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il pagamento dei corrispettivi pattuitifino all’esibizione della documentazione attestante gli avvenuti adempimenti fiscali.
Come si ricorderà, nel ns. precedente scritto avevamo evidenziato che nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era stata avanzata dalla Confartigianato una richiesta di chiarimenti, sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. In particolare la Confartigianato aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di:
- precisare la decorrenza delle nuove disposizioni di legge,
- confermare l’alternatività tra l’asseverazione e l’attestazione dei corretti adempimenti tributari
- di confermare che nessuna attestazione di versamento IVA dovesse essere effettuata in caso di applicazione del reverse charge o del regime IVA per cassa.
L’Amministrazione finanziaria, con circolare dell’8 ottobre 2012, n. 40/E, fornisce alcune risposte alle richieste della Confartigianato.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, l’Agenzia delle entrate interviene sulla decorrenza della disciplina contenuta nell’articolo 13-ter, precisando che le disposizioni ivi contenute debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Sulla considerazione che la norma in argomento introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia ritiene che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano dovuti a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Alla base di tale ragionamento vi è la considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
In pratica, quindi, la norma, sino all’11 ottobre 2012, non comporta nessuna modifica nei comportamenti assunti dagli operatori.
ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Agenzia conferma che in luogo dell’asseverazione prestata dai CAF Imprese o dai professionisti abilitati, è possibile rendere una attestazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva - ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve (in relazione ai versamenti - IVA e ritenute - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo):
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata (logicamente nella misura in cui l’anzidetta fattura ha già formato oggetto di liquidazione), specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito:
Ø un versamento di imposta (nel caso di liquidazione a credito andrà evidenziata tale situazione);
Ø ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008);
Ø oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.