La riammissione alla rateizzazione dei contribuenti decaduti
AMBITO SOGGETTIVO
Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
- hanno definito le somme dovute mediante:
- un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997;
- un processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo;
- un invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis2, del medesimo decreto;
- hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto.
- hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.
La riammissione alla rateazione non è consentita per gli altri istituti deflattivi del contenzioso come ad esempio la conciliazione e gli accordi di mediazione.
AMBITO OGGETTIVO
Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:
a) che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
b) che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Il legislatore ha consentito, infatti, la riammissione “limitatamente al versamento delle imposte dirette” e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA.
Le somme dovute per imposte diverse dalle imposte dirette, pertanto, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli effetti della decadenza verificatesi, anche se contemplate, ad esempio, nello stesso atto di adesione.
PROCEDIMENTO PER LA RIAMMISSIONE
Il contribuente interessato dovrà porre i seguenti adempimenti:
1.Versamento della prima delle rate scadute del precedente piano rateale
I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.
Se il contribuente non ha mai versato la prima rata del piano di rateazione non potrà accedere alla riammissione, atteso che il pagamento della prima rata è necessario per il perfezionamento dell’adesione nonché per la definizione in sede di acquiescenza.
Circa il quantum da versare si precisa che:
- qualora, invece, l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia riguardato anche altre imposte, ad esempio l’IVA, posto che il beneficio della riammissione è limitato alle sole imposte dirette, si ha che:
- qualora l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia avuto ad oggetto le sole imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP), il contribuente dovrà versare il medesimo importo della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza;
- le somme dovute a titolo di imposta e relativi interessi corrispondono a quelle comprese nella rata non versata, al netto degli importi dovuti a titolo di IVA e relativi interessi;
- le somme dovute a titolo di sanzione si desumono anch’esse dall’importo delle sanzioni comprese nella rata non versata, al netto della sanzione IVA; qualora nell’originario piano rateale le sanzioni siano state cumulate in un unico codice tributo, si rende necessario scorporare, in misura proporzionale, la quota parte di sanzione relativa all’IVA e provvedere al versamento della differenza;
- per la quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi di rateazione, il contribuente farà riferimento agli interessi di rateazione compresi nella rata non versata, commisurati ai tributi e alle sanzioni determinati come sopra specificato.
In sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione l’Ufficio provvederà a calcolare gli interessi di rateazione dovuti su tali somme per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata non pagata e quella di effettuazione del pagamento.
Fermi restando i sopraindicati criteri di determinazione del quantum da versare ai fini della riammissione, occorre evidenziare che il contribuente:
- se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
- se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.
Il contribuente dovrà effettuare il versamento entro il 31 maggio 2016 compilando il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
2. Trasmissione all’Ufficio della quietanza di versamento
Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi.
La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:
- consegna diretta presso l’Ufficio;
- posta elettronica ordinaria o certificata.
- Per Ufficio competente si intende l’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione (Direzione Regionale, Direzione Provinciale e Centro operativo di Pescara).
SOSPENSIONE DEI CARICHI EVENTUALMENTE ISCRITTI A RUOLO
Ricevuta la quietanza di versamento, l’Ufficio prende atto della volontà del contribuente di proseguire nel pagamento rateale e procede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo anche se rateizzati.
La sospensione disposta dall’Ufficio sarà limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, relativi alle imposte dirette e ai connessi interessi e sanzioni. Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette. Tale sanzione aggiuntiva, infatti, in caso di riammissione alla rateazione, non è più applicabile considerato che la norma in esame intende consentire al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se la decadenza non si fosse verificata (resta invece non sospesa la quota parte di sanzione aggiuntiva relativa all’IVA).
Se al momento della ricezione della quietanza di versamento ai fini della riammissione, non erano stati ancora posti in essere gli adempimenti finalizzati al recupero delle somme dovute a seguito della decadenza, l’Ufficio:
- in caso di adesione ad un avviso di accertamento, ad un processo verbale di constatazione oppure ad un invito a comparire procederà all’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute a titolo di IVA, della relativa quota parte di sanzione irrogata nell’avviso di accertamento e degli interessi nonché della relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;
- in caso di acquiescenza ad accertamento c.d. esecutivo in cui si è verificata la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio ha notificato l’atto di intimazione ma, in assenza di pagamento, non ha ancora proceduto all’affidamento del carico, procederà all’affidamento del carico limitatamente alle sole imposte indirette, della relativa quota parte di sanzione irrogata nell’avviso di accertamento e degli interessi nonché della relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO
L’ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con il prospetto degli importi da versare.
Il prospetto del piano di ammortamento del debito sarà portato a conoscenza del debitore secondo una delle seguenti modalità:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica ordinaria o certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la trasmissione della quietanza di pagamento della prima rata ovvero ne faccia altrimenti espressa richiesta.
L’elaborazione del nuovo piano rateale avviene in due fasi.
I° fase: Ricalcolo delle rate
Ai fini della determinazione del numero delle rate, dell’importo di ciascuna rata e del relativo termine di scadenza, l’Ufficio procede come segue:
- numero delle rate: il numero delle rate viene determinato in base al numero di rate non versate contemplate nel piano originario, con esclusione della rata versata per la riammissione alla rateazione;
- importo di ciascuna rata: nel nuovo piano di rateazione sono indicati gli importi ancora dovuti in base al piano originario relativamente alle imposte dirette, ai relativi interessi nonché alle sanzioni, nella quota di pertinenza delle maggiori imposte dirette;
- interessi di rateazione: sull’importo delle nuove rate sono dovuti gli interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento della 1^ rata del piano rateale originario fino al termine di scadenza di ciascuna rata;
- data di scadenza delle rate: la data del versamento eseguito ai fini della riammissione costituisce la data di riferimento per il computo del termine trimestrale utile ai fini del pagamento delle rate successive. Ad esempio, nel caso in cui il versamento sia effettuato il 12 maggio 2016, la rata successiva del nuovo piano rateale scadrà il 12 agosto 2016.
II fase: Scomputo dei versamenti già effettuati dal contribuente
Effettuato il ricalcolo delle rate, l’Ufficio acquisirà dall’Agente della riscossione gli eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente portandoli a scomputo del dovuto, fermo restando che non procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato.
DIVIETO DI AVVIO DI NUOVE AZIONI ESECUTIVE
Come già precisato a seguito della trasmissione della quietanza di versamento da parte del contribuente, l’Ufficio sospende la riscossione dei carichi iscritti a ruolo limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette e relativi accessori, interessate dalla riammissione alla rateazione.
In particolare è previsto che “A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive”.
Il divieto di avvio di nuove azioni esecutive incontra, tuttavia, un limite. La stessa norma prevede che, se la riammissione alla rateazione viene richiesta “dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone: che “le amministrazioni pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
VERIFICA DEI PAGAMENTI E SGRAVIO DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO
Dopo aver verificato il versamento delle rate residue, l’Ufficio provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
Ne deriva che, solo a seguito della verifica dell’integrale pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.
Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, l’Ufficio provvede allo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza, nonché alla revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva.