LA SOSPENSIONE ESTIVA DELLE COMUNICAZIONI DEL FISCO
Nel mese di agosto (e anche un po' oltre) vengono prorogati e / sospesi i termini per effettuare adempimenti e versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche "non sostanziali" e per versare quanto dovuto sulla base dei c.d. “avvisi bonari” - o per fornire i chiarimenti richiesti.
Di seguito vediamo maggiori dettagli.
Nel mese di agosto, e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, risultano sospesi i termini:
- per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali;
- relativi alla richiesta di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”).
In particolare, nel primo periodo dell’art. 37, comma 11-bis del D.L. 223/2006 è previsto a regime che, gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, contributi dovuti all’INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Inoltre, nel secondo periodo della disposizione sopra citata viene introdotta una “diversa” sospensione dei termini prevedendo che tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1/08/2024 e il 4/09/2024 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal 05/09/2024.
Per espressa previsione normativa, non risultano sospesi, invece, i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei c.d “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione, verifica), così come le procedure dell’IVA.
La Riforma fiscale ha, altresì, introdotto ulteriori novità in tema di sospensione degli invii delle comunicazioni tributarie. Infatti, all’articolo 10, comma 1, del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) sono stati introdotti due periodi di sospensione nell’arco dell’anno (dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre), relativi all’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza, tali da derogare il regime di sospensione.
Si tratta, in particolare:
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lett. a);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36 ter del DPR n. 600 del 1973 (lett. b);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art.1, comma 412, della legge n.311 del 2004 (lett. c);
- delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (c.d. lettere di “compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lett. d).
Il successivo comma 2 dell’art. 10 del decreto Adempimenti prevede che resta invariato quanto stabilito dall’art. 7 quater, comma 17 del D.L. 193/2016. Pertanto, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti collegati:
- ai c.d. avvisi bonari, ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici, e ai controlli formali;
- agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.
Dunque, anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va quindi considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire chiarimenti all’AdE, inizi a decorrere nel periodo che va dal 1/08/2024 al 04/09/2024, lo stesso slitterà al 5/09/2024.