La Corte di Cassazione con sentenza n. 24330 del 10/06/2014, ha confermato la sentenza dei giudici di merito (Tribunale di Rossano) con la quale veniva condannato il ricorrente che scaricava i reflui da attività di lavanderia senza avere l’apposita autorizzazione. Il fatto che lo scarico potesse essere assimilato a quelli domestici è stato rigettato in quanto, per essere considerato come tale, deve avere le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle degli scarichi domestici e indicate nelle norme stabilite dalle regioni.
La Corte di cassazione ha inoltre escluso anche l’assimilazione dello scarico a quelli domestici ai sensi del DPR 227/2011, in quanto non aveva le caratteristiche qualitative e quantitative previste nell’apposita tabella del decreto stesso, che assimila ai scarichi domestici i reflui provenienti da 35 tipologie di attività precisamente individuate e con certe caratteristiche.
Va inoltre segnalato che i giudici della Corte hanno specificato che il deposito temporaneo di diversi rifiuti va organizzato per categorie omogenee e non devono essere tenuti alla rinfusa (nel caso in specie si trattava di materiale ferroso e taniche esauste di detersivi prodotti per il lavaggio).
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 24330 del 10/06/2014.