Lavoratori salvaguardati legge di stabilità per il 2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014 che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 194 e 196, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale è stata introdotta una nuova operazione di salvaguardia.
Questa operazione riguarda 17.000 lavoratori che potranno accedere a pensione con i requisiti e secondo le decorrenze vigenti prima della riforma Monti anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 gennaio 2015.
I destinatari della nuova operazione di salvaguardia sono in parte soggetti già beneficiari delle precedenti operazioni, con alcune estensioni, in parte soggetti appartenenti a nuove categorie di lavoratori.
Nel dettaglio si tratta di:
a) autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti ante riforma Monti. Il versamento volontario in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Di notevole importanza sono le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del DM in argomento che pongono in capo a queste categorie di lavoratori salvaguardati l’onere di presentare domanda di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto la suddetta domanda deve essere presentata entro il 15 giugno 2014:
1. da tutti i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari (collocati o non collocati in mobilità), all’INPS;
2. dai lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, alle Direzioni Territoriali del Lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi stessi, corredata dell’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro;
3. dai lavoratori cessati in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza;
4. dai lavoratori cessati per risoluzione unilaterale alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza.