LE DEDUZIONI FORFETTARIE 2021 PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Con comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato reso noto l’ammontare delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021. Tale agevolazione è riservata agli autotrasportatori che adottano:
- il regime di contabilità semplificata;
- il regime di contabilità ordinaria (ma solo su opzione).
Gli importi delle deduzioni forfetarie in oggetto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, da considerare per l’elaborazione del modello Redditi 2022 (redditi 2021), sono i seguenti:
- 19,25 euro per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa ossia il 35% di 55 euro (per il 2020 era € 16,80);
- 55 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (per il 2020 era di € 48).
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando rispettivamente:
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17
così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Ricordiamo la necessità di predisporre un apposito prospetto, da sottoscrivere e conservare, sul quale indicare:
- i viaggi effettuati, specificando la durata e la località di destinazione;
- gli estremi dei documenti di trasporto utilizzati le cui copie devono inoltre essere conservate fino alla scadenza del periodo di accertamento
I comunicati sopracitati sono disponibili ai seguenti indirizzi:
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0125.pdf