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Approvo

Le modifiche al sistema della riscossione. Riscossione e rateazione delle somme

Il decreto legge n. 70 del 2011 interviene rimodulando i poteri di Equitalia

PREMESSA

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 ha apportato tutta una serie di modifiche legislative al sistema della riscossione coattiva, come di seguito illustrate.

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI AVVISI BONARI E LIQUIDAZIONE REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

L’articolo 7, comma 2, lettera u) del decreto in oggetto modifica l’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 sulla disciplina della rateazione degli importi scaturenti dalle liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni, all’atto della ricezione dell’”avviso bonario”.

La modifica prevede che:

•        la rateazione potrà avvenire a prescindere dall’importo senza la dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà economica (detto requisito era in precedenza richiesto per le somme sino a 2.000,00 euro, e, sempre in tale situazione, era necessario presentare un’apposita istanza);

•        la garanzia sarà necessaria solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori a 50.000,00 euro (prima la garanzia era necessaria se le somme da dilazionare erano superiori a 50.000,00 euro);

•        in armonia con quanto esposto nel punto precedente, l’entità della garanzia dovrà essere parametrata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni in misura piena, dedotto, però, l’importo della prima rata.

La stessa modifica viene effettuata per la dilazione delle somme derivanti da tassazione separata, che potrà avvenire senza problemi di sorta a prescindere dall’importo (prima, per le somme sino a 500,00 euro, occorreva dimostrare la momentanea difficoltà economica).

E’ specificato che “le rate previste dal presente articolo possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto”.

In conclusione, la rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire:

•        in un massimo di sei rate trimestrali, se le somme sono di importo sino a euro 5.000,00;

•        in un numero massimo di venti rate trimestrali, se le somme sono di importo superiore a 5.000,00 euro;

•        previa prestazione della garanzia fideiussoria o ipotecaria, se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000,00 euro.

LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1.      Notifica preventiva, divieto di iscrizione ipotecaria e limiti all’espropriazione forzata (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2 lett. u-bis), gg-decies) gg-undecies))

L’agente della riscossione è tenuto a notificare preventivamente al proprietario dell’immobile che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca.

E’ comunque, vietata l’iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a:

  • € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale;
  • € 8.000 negli altri casi.

Le medesime limitazioni valgono anche per la procedura di espropriazione immobiliare.

2.      Riscossione coattiva dei debiti fino a 2.000 euro (D.L. n. 70/2011 art. 7, comma 2 lett. gg-quinquies)

In tutti i casi di riscossione coattiva ex D.P.R. n. 602/73 di debiti fino ad € 2.000, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/11, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

3.      Spese per la cancellazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (D.L.  n.70/11 art. 7, comma 2 lett. gg-octies)

In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n.602/73, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente di riscossione né al PRA gestito dall’ACI o ai gestori di altri pubblici registri.

INTERESSI DI MORA

Per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. n. 70/2011), se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma sull’importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi (D.L. n  n. 70/2011 art.7, comma 2- sexies) e septies)).

Infine, le misure degli interessi per il versamento, per la riscossione e per i rimborsi di ogni tributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di un punto percentuale - contro gli attuali tre punti percentuali previsti dalla normativa vigente - di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile (tasso legale di interesse) (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-octies).

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate ai sensi dell’art. 3 comma 7, del D.L. n. 203/2005, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i Comuni gestiranno la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali. Per ciò che concerne la riscossione coattiva, essa potrà avvenire:

•        sulla base dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che ha il valore di titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, “comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata; immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono mediante gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico”;

•        esclusivamente sulla base del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in caso di utilizzo delle forme di riscossione previste dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997.

RISCOSSIONE CREDITI INPS RISULTANTI DA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per uniformare il sistema di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, compresi i contributi e i premi previdenziali e assistenziali di cui al D.Lgs. n. 462/1997, l’art. 7, comma 2, lettera t) abroga l’art. 32-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Detta norma prevedeva che le somme determinate ai sensi del D.Lgs. n. 462/1997 (si tratta dei contributi e dei premi che vengono determinati in base alla dichiarazione dei redditi ex art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997) che risultano dovute a titolo di contributi, premi e relativi sanzioni e interessi, dovessero essere iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di contenzioso. Per la riscossione dei suddetti contributi e premi trova ora applicazione l’art. 30 del D.L. n. 78/2010, che ha introdotto il c.d. “avviso di addebito” ai fini della riscossione delle entrate previdenziali (si tratta di un sistema esattivo per certi versi simile a quello previsto dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010 in tema di accertamenti esecutivi). Quindi, anche per i contributi e premi Inps risultanti da liquidazioni, controlli e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, verrà notificato l’avviso di addebito che avrà il valore di titolo esecutivo.

Permane, durante la fase transitoria, la competenza dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione a ruolo di detti premi e contributi e relativi interessi e sanzioni che risultano dovuti:

•        per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997;

•        per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

  • Data inserimento: 22.08.11
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