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Approvo

Le novità della dichiarazione annuale Iva relativa al 2011 – IVA 2012

A seguito del Provvedimento di approvazione del modello della dichiarazione IVA dell’anno 2011, con le relative istruzioni per la compilazione, si andranno ad esaminare le principali novità ivi contenute.

PREMESSA

Devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d'impresa, artistica o professionale (di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 633/72), salvo alcune eccezioni tassativamente previste.

L’invio della dichiarazione IVA annuale deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 1° ottobre 2012 (il 30.09.2012 cade di domenica).

Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2012.

Il contribuente può sempre e comunque presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, anche quando dalla dichiarazione emerga un debito, e in tal caso sarà esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA. Va ricordato però che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo, in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 10.000 €) già dal mese di marzo.

Ricordiamo, infatti, che la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 10.000 €;
  • dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per importi superiori a 10.000 €. Questa limitazione è stata effettuata ad opera dell’art. 10 del D.l. 78/2009 ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito.
RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE

Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2011 i contribuenti interessati possono presentare il mod. IVA 2012 in forma autonoma (con esonero dalla presentazione della Comunicazione dati se la presentazione avviene entro il 29.2.2012), previa compilazione del quadro VR. Il mod. IVA 2012 “a rimborso” può comunque essere presentato all’interno del mod. UNICO 2012 entro l’1.10.2012.

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2012, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato a € 10).

Si rammenta che è possibile:

  • effettuare il versamento in forma rateale. Va evidenziato che ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile;
  • differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 16 gennaio 2012, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2011.

Esaminiamo nel proseguo le principali novità del modello Iva 2012.

QUADRO VA   

Il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011)” c.d. “nuovo” regime dei minimi. Il rigo è riservato all’indicazione della rettifica della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 effettuata da parte dei soggetti, in regime ordinario nel 2011, che adottano il citato “nuovo” regime dei minimi dal 2012.

È stata poi introdotta la nuova Sezione 3, denominata “Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari”, riservata agli esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni in materia di II.DD. e IVA intendono indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari. Al verificarsi di tali condizioni secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, DL n. 138/2011 il soggetto beneficia della riduzione del 50% delle sanzioni ex artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97.

QUADRO VE

Si riscontrano le seguenti novità:

  • è stato introdotto il nuovo rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17.9.2011, all’aliquota IVA del 21%;
  • a rigo VE34, riservato all’indicazione delle “Operazioni con applicazione del reverse charge” sono stati introdotti i nuovi campi 6 e 7 riservati, alle nuove fattispecie decorrenti dall’1.4.2011, rispettivamente delle “Cessioni di telefoni cellulari” e delle “Cessioni di microprocessori”.

QUADRO VF

Nel quadro VF si rilevano le seguenti novità:

  • l’introduzione del nuovo rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal 17.9.2011, all’aliquota IVA del 21%;
  • è stata sdoppiata l’indicazione dell’ammontare delle operazioni con IVA indetraibile, prevedendo che:

-          a rigo VF18 va indicato l’ammontare dell’imponibile degli “Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)”. Tale rigo interessa, ad esempio, l’acquisto di un’autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%;

-          a rigo VF19 va indicato l’ammontare dell’imponibile degli “Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione”. Tale rigo interessa, ad esempio, i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti per i quali l’IVA è interamente indetraibile ex art. 19, comma 2, DPR n. 633/72 (nel caso in cui sia presentata la dichiarazione IVA annuale), gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale.

QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono stati introdotti i nuovi righi VJ15 e VJ16, riservati rispettivamente all’indicazione degli “Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)” e degli “Acquisti di micoroprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)” per i quali, a decorrere dall’1.4.2011, l’imposta è applicata con il meccanismo del reverse charge.

QUADRO VO

Nei righi VO24 e VO25 è presente ora anche la casella “Revoca”, utilizzabile per comunicare la revoca a decorrere dal 2011:

  • da parte delle società di persone e delle società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che avevano optato per la determinazione “forfetaria” del reddito (applicazione del coefficiente di redditività del 25%), ex art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006;
  • da parte dei contribuenti che avevano optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse ex art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005.
  • Data inserimento: 23.02.12
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 457