Le nuove regole per la redazione dei bilanci
Tra le principali novità introdotte dal il D.Lgs n. 139 del 18 agosto 2015 il nuovo art. 2435-ter dedicato al bilancio delle micro-imprese.
Si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
- 175mila euro di totale attivo dello stato patrimoniale;
- 350mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Le micro imprese così definite saranno tenute alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata.
Sono esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, impegni esistenti in materie di trattamenti di quiescenza e simili, nonché relative ai compensi degli amministratori.
Il decreto interviene anche sui principi di redazione del bilancio e in particolare è stato introdotto il concetto di rilevanza della sostanza dell’operazione che prevale sulla forma (art. 2423-bis del Codice Civile).
Viene anche introdotto il criterio del costo ammortizzato, il divieto di capitalizzare i costi di ricerca e la possibilità di ammortizzare l’avviamento entro 10 anni laddove non sia possibile determinare la vita utile che costituisce sempre il principio guida.
Le novità si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.