Legge 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) – partite IVA: nuove indicazioni ministeriali
A circa 5 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Riforma del Mercato del Lavoro, il Ministero del Lavoro fornisce delle indicazioni dettagliate circa l’utilizzo delle partite IVA nell’ambito dei rapporti di lavoro. Ricordiamo a tal proposito che la legge ha introdotto una presunzione in forza della quale al verificarsi di alcune condizioni, le partite IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con tutte le conseguenze del caso (obbligo di definire un progetto, iscrizione alla gestione separata)
In particolare, la presunzione scatta al verificarsi di almeno 2 delle seguenti condizioni:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva di superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’ 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In merito alle predette condizioni il Ministero interviene per definirne meglio i confini; circa la durata della collaborazione, viene precisato che la legge non fa riferimento all’anno solare, pertanto il periodo di riferimento è ciascun anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).
Tradotto in termini di giorni, presa convenzionalmente la durata di 30 giorni per ogni mese, il Ministero ritiene che il periodo in questione debba essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi.
Circa le modalità di accertamento dell’attività svolta, dovranno essere innanzitutto valutati gli elementi documentali (ad es. una lettera di incarico oppure le fatture), ferma restando la possibilità di determinare la durata anche con prove testimoniali.
Va infine osservato che poiché la Legge di Riforma del Mercato del Lavoro è entrata in vigore il 18 luglio, la verifica delle condizioni potrà essere fatta solo a partire dai periodi 1°gennaio – 31 dicembre degli anni 2013 e 2014.
In merito al corrispettivo, la norma fa riferimento a 2 anni solari consecutivi, ossia a due periodi di 365 giorni, che non necessariamente devono coincidere con l’anno civile (è il caso di un rapporto instaurato ad es. il 1 marzo 2013 la cui verifica dovrà essere fatta nel biennio 1 marzo 2014 - 1 marzo 2015).
Tuttavia, nel caso in cui si intenda far valere la predetta condizione unitamente a quella concernete la durata della prestazione, vista in precedenza, il Ministero precisa che andrà preso come riferimento il criterio dell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), anche ai fini reddituali.
Circa i corrispettivi da prendere in considerazione, il Ministero chiarisce che vanno considerati solo quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, che siano comunque fatturati anche se non ancora effettivamente incassati
Per quanto riguarda la postazione fissa di lavoro, viene chiarito che la stessa non deve necessariamente essere ad uso esclusivo del prestatore d’opera; è comunque sufficiente, per il verificarsi della condizione, che il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Definite le condizioni che fanno scattare la presunzione, la circolare ministeriale ricorda che la legge prevede delle deroghe all’operatività della presunzione, nel caso si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni;
- la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività;
- la prestazione si svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
In merito alle competenze teoriche di grado elevato, la circolare ministeriale, in attesa della definizione del sistema che conduce al rilascio della certificazione delle competenze, ritiene che la condizione sia soddisfatta attraverso:
- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento, purchè tale qualifica o specializzazione sia posseduta da almeno 10 anni;
- lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.
In ogni caso, come precisato dal Ministero, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti all’attività svolta dal collaboratore.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro autonomo (1,25 volte il minimale), la circolare ministeriale, nello spiegare le modalità di calcolo dello stesso, chiarisce che per il 2012 il
reddito da prendere a riferimento è pari € 18.662,50.
Infine, il Ministero ricorda che, oltre ai casi sopra citati, la legge 92/2012 esclude dall’applicabilità della presunzione anche le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati .
Sul punto va precisato che unitamente alla circolare ministeriale, è stato emanato un decreto ministeriale con il quale si è fatta una ricognizione delle predette attività professionali per le quali la registrazione è subordinata a “specifici requisiti e condizioni” (si tratta di un elenco esemplificativo degli ordini, collegi, registri, albi e ruoli tenuti da una pubblica amministrazione, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o, comunque, alla necessaria valutazione da parte di uno specifico organo circa i presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività)
In ogni caso, come precisato dal Ministero, indipendentemente dall’elenco delle attività contenute nel decreto, sembra possibile ritenere che la deroga non operi in relazione alle attività per le quali non è comunque previsto il possesso di specifici requisiti e condizioni.
A tal proposito va, invece, evidenziato, come il Ministero faccia espresso riferimento alle attività per le quali è prevista l’iscrizione all’albo imprese artigiane, evidenziando che essendo tali attività condizionate ad una specifica delibera della CPA, per esse non opera la presunzione prevista per legge. In pratica l’iscrizione all’albo imprese artigiane è di per se sufficiente per considerare l’attività come professionalmente qualificata.
Non è, invece, sufficiente, la mera iscrizione al registro delle imprese in quanto essa non assicura una verifica dei requisiti e delle condizioni che consentono l’operatività della deroga.
Circa gli effetti della presunzione, i commi 4 e 5 dell’art. 69 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) stabiliscono che in mancanza dei requisiti sopra indicati le prestazioni rese sono da inquadrarsi nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, con applicazione della relativa disciplina contributiva; ne consegue, tuttavia, che l’attività deve essere riconducibile ad un progetto specifico, in mancanza del quale si determina la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.
Infine, la circolare ministeriale ricorda che la presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012). Nell’ipotesi di prestazioni già in essere, il Legislatore dà tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma per consentire gli opportuni adeguamenti.