Liquidazione trimestrale dell’iva
La risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012 risolve un dubbio interpretativo generato dal disallineamento creatosi tra il comparto IVA e quello delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in Legge 106/2011 (decreto sviluppo).
LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, stabilite dall’articolo 18, comma 1, DPR 600 del 29 settembre 1973, sono state modificate dall’articolo 7, comma 2, lett. m), D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011.
Tale disposizione ha innalzato i limiti di ricavo che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata.
Essi sono:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (il precedente limite era di euro 309.874,14);
- 700.000 euro per le altre imprese (il precedente limite era di euro 516.456,90).
LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA
La disposizione del decreto sviluppo aveva, invece, mantenuto inalterati i limiti di volume di affari al di sotto dei quali i contribuenti di minori dimensioni possono effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale, anziché mensile, maggiorati dell’1% a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto con l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 12 novembre 2001 (legge di stabilità 2012).
Tale disposizione espressamente stabiliva che “i limiti per la liquidazione trimestrale sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Con decorrenza 1° gennaio 2012, i limiti ai fini dell’IVA per la liquidazione trimestrale e quelli previsti per la contabilità semplificata, ai fini delle imposte dirette, erano stati così di fatto riallineati.
Tuttavia, tale disposizione normativa, non intervenendo direttamente sul disposto dell’articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, lasciava aperti alcuni dubbi operativi che sono stati affrontati e risolti dalla risoluzione in argomento.
LE PROBLEMATICHE E I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N. 15/E/2012
I dubbi sollevati in merito al coordinamento delle due disposizioni sopraindicate, hanno riguardato:
- il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari (volume di affari e ricavi);
- la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.
Relativamente al primo aspetto, la problematica scaturisce dal fatto che l’articolo 18 del D.P.R. n. 633/72, modificato dal D.L. n. 70/2011, fa riferimento ai “ricavi” nella individuazione dei limiti per la contabilità semplificata; i limiti previsti per la liquidazione trimestrale IVA, fanno invece riferimento al “volume di affari”.
E’ sorto, quindi, il dubbio che i nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA, essendo divenuti “i medesimi” di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, potessero essere agganciati ai ricavi, e non più al volume di affari.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in commento, ha espressamente chiarito che, relativamente alla liquidazione trimestrale dell’IVA, al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere collegati, si deve fare esclusivo riferimento all’articolo 7 del D.P.R. n. 542/99: continua quindi a rilevare esclusivamente il volume di affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 633/72.
Quindi, dal 1° gennaio 2012 possono effettuare le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Tale limite, relativo a tutte le attività esercitate, è utilizzabile anche nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi.
Relativamente al secondo aspetto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i nuovi più elevati limiti monetari hanno effetto anche con riferimento alla possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 marzo di ciascun anno o in sede di dichiarazione unificata annuale con la maggiorazione dello 0.40.
In pratica: i contribuenti che non superano il volume di affari di 400.000 euro (per le prestazioni di servizi, esercizio di arti o professioni) o 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività), che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA, possono effettuare il versamento del saldo finale a debito:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell1%;
- entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione, versando l’ulteriore maggiorazione dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo.