Liquidazioni periodiche iva – approvato il nuovo modello di comunicazione
A decorrere dal 1° gennaio 2017 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA. La comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, fermo restando gli ordinari termini delle liquidazioni periodiche (mensile o trimestrale) e di versamento dell’IVA dovuta in base alle medesime liquidazioni. La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Secondo il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione è composta da:
- frontespizio, contenente i dati generali del contribuente, la firma e l’impegno alla trasmissione;
- quadro VP, contenente i dati della liquidazione dell’imposta e del risultato (debito/credito) del periodo.
La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, in modo diretto tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel oppure tramite un intermediario abilitato che utilizza il servizio Entratel. La trasmissione del modello deve essere effettuata alle seguenti scadenze:
- liquidazione relativa al 1° trimestre (Gennaio-Marzo), entro il 31 maggio;
- liquidazione relativa al 2° trimestre (Aprile – Giugno), entro il 16 settembre;
- liquidazione relativa al 3° trimestre (Luglio – Settembre), entro il 30 novembre;
- liquidazione relativa al 4° trimestre (Ottobre – Dicembre), entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo.
Struttura del nuovo modello:
Il nuovo modello, allegato al Provvedimento del 21 marzo, conserva la stessa struttura del precedente ed è formato da un frontespizio e da un quadro VP.
Tra le novità del nuovo modello, così come specificato nelle istruzioni aggiornate, si annoverano due nuove caselle:
- la casella dedicata alle “Operazioni straordinarie”;
- la casella “Metodo”.
Operazioni straordinarie :
Nel rigo VP1, è stata aggiunta la casella 5, denominata “Operazioni straordinarie” che dovrà essere barrata nel caso di trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa. In pratica in tutti quei casi in cui la società partecipa ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito Iva.
Nello specifico, la casella va barrata dal soggetto “avente causa” (società incorporante) che riporta nella propria comunicazione:
- nel rigo VP8, il credito maturato dal “dante causa” (società incorporata) nell'ultima liquidazione periodica;
- nel rigo VP9, una quota o l'intero credito emergente dalla dichiarazione annuale del "dante causa" relativa all'anno precedente, trasferito a seguito dell'operazione straordinaria.
Metodo:
Nel rigo VP13 è stata, invece, inserita la nuova casella “Metodo”, che va compilata con l’indicazione del codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto Iva, scegliendo tra:
- codice “1” se si è adottato il metodo storico;
- codice “2” per il metodo previsionale;
- codice “3” per il metodo analitico;
- codice “4” per i metodi speciali (soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.)
Esoneri (conferme):
Nelle premesse delle nuove istruzioni è precisato che “l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo”.
Correzioni:
La nuova versione delle istruzioni specifica, inoltre, che “per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale integrativa.