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Mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e mascherine filtranti destinati ai lavoratori e alla collettività.

Torniamo a parlare di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e mascherine filtranti chiarendo come si debba orientare l’imprenditore al momento dell’acquisto sul mercato.

Protezioni per i lavoratori

(art.15 comma due e tre del DPCM n. 18 del 17/03/2020)

Gli imprenditori stanno contando i giorni per poter riaprire le proprie attività, rimaste a lungo inattive e una delle preoccupazioni maggiori è quella di reperire sul mercato i Dispositivi di Protezione Individuale e/o le mascherine chirurgiche.

Come abbiamo spiegato precedentemente (vedasi articolo del 24/03/2020), il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 chiarisce, all'articolo 16, che le mascherine chirurgiche possono essere considerate validi dispositivi di protezione individuale (come definiti dall'articolo 74, comma 1 del d.lgs. 81/2008) per i lavoratori, che operano in reparti produttivi dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

Ricordiamo che per colmare la carenza di reperibilità di tali protezioni, data l’emergenza COVID-19, il decreto consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Ne viene quindi consentito l'utilizzo, anche se privi di marcatura CE, in deroga alle norme ordinarie, previa validazione dell’Istituto Superiore di Sanità per le mascherine chirurgiche (art. 15 comma 2 DPCM n. 18 17/03/2020) e dell’INAIL per i dispositivi filtranti commercializzati come dispositivi di protezione individuale (art. 15 comma 3 DPCM n. 18 17/03/2020).

Riteniamo opportuno indicare i link, dove ognuno può consultare gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate dall’Istituto Superiore della Sanità (mascherine chirurgiche) e le validazioni rilasciate dall’INAIL (Dispositivi di protezione individuale DPI). Si tratta di elenchi che vengono quotidianamente aggiornati in seguito al rilascio di nuove autorizzazioni/validazioni.

Si potrà notare che nell’elenco sono indicati due stadi:

Perciò il fabbricante dichiarerà di aver prodotto la mascherina chirurgica o il DPI secondo l’art. 15 del DPCM n. 18 del 17/03/2020 sull’autocertificazione che accompagnerà il prodotto stesso al momento della sua commercializzazione.

 

Protezioni per la collettività

(art.16 comma due del DPCM n. 18 del 17/03/2020)

 

Finora abbiamo citato la tipologia di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale destinati ai lavoratori.

Lo stesso decreto, all’art. 16 comma 2, parla di una terza possibilità di produzione, quella di mascherine filtranti, ovvero di dispositivi destinati alla collettività, che comunque deve rispettare le disposizioni in tema del distanziamento sociale e le altre regole precauzionali per contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Le mascherine filtranti sono prodotte secondo l’art. 16 comma due del DPCM n. 18 del 17/03/2020 e sotto la responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.) ma il produttore non deve richiedere alcuna valutazione dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’INAIL; per questo motivo le mascherine filtranti non si configurano né come mascherine chirurgiche né come DPI.

 

Il Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro https://yoursafety.it/

  • Data inserimento: 27.04.20