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MECCANICI E AFFINI - CARROZZIERI: Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti

(Decreto MIT 21 settembre 2023)

Informiamo che sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIT indicato in oggetto, con il quale è stato modificato il Decreto MIMS n.446/2021 relativo alla disciplina sulla revisione dei veicoli pesanti.
Le modifiche sono state apportate per meglio regolamentare i requisiti di imparzialità ed obiettività degli ispettori di revisione, nonché le dotazioni tecniche minime dei centri di controllo in misura strettamente funzionale alle operazioni di revisione da espletarsi in loco e favorire così l'accesso al mercato di un maggior numero di imprese.
E' stata al tempo stesso introdotta una disciplina transitoria per le imprese di autoriparazione - c.d. "Centri 870"- che sono state autorizzate dalla DG MOT all'espletamento dell'attività di revisione dei veicoli oltre 3,5 ton e loro rimorchi e semirimorchi, accordando in tal modo alle stesse un periodo transitorio utile a richiedere l'autorizzazione come centro di controllo privato (autorizzato ai sensi dell'art.80, comma 8, Cds) per le medesime attività di revisione, trascorso inutilmente il quale non potranno più espletare le attività riservate a tali centri di controllo privati autorizzati.

Le definizioni sono state inoltre ampliate riguardo ai centri di controllo (privati, Centri 870), alle diverse tipologie di ispettori (autorizzati, abilitati, ausiliari) ed altro.
Il Decreto in commento integra la disciplina del regime di autorizzazione dei centri di controllo privati, istituendo un registro generale informatizzato di tali centri (c.d. "RCC") e chiarisce che i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso:
- gli uffici della Motorizzazione;
- gli operatori autorizzati quali i centri di controllo privati titolari di autorizzazione;
- i "centri 870"
e che tali controlli sono svolti da ispettori autorizzati, abilitati o ausiliari, a seconda dell'abilitazione di cui gli stessi sono titolari.

Riguardo i requisiti per ottenere l'autorizzazione, viene chiarito che i locali devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Essi devono avere le seguenti dimensioni minime:
- superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio;
- corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
- area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di revisione deve essere richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell'operatore autorizzato, mentre l'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni viene richiesta dalla provincia all'UMC competente per territorio. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti, la provincia rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione al CED per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro dei centri autorizzati (RCC). La validità dell'autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti richiesti e gli operatori autorizzati devono comunicare tempestivamente ogni variazione da cui derivi la perdita dei requisiti stessi, dotandosi di personale idoneo a garantire il supporto all'ispettore incaricato della revisione dei veicoli.

La DGT territorialmente competente individua l'ispettore abilitato, autorizzato o ausiliario e lo incarica di condurre ogni singola seduta di revisione autorizzata dalla stessa DGT.
La provincia esercita il controllo amministrativo sugli operatori autorizzati mentre le
DGT - per il tramite degli uffici provinciali - sono competenti sui controlli tecnici.
Riguardo alla figura dell'ispettore autorizzato, viene ribadito che per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l'operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato. In sede di iscrizione al RUI, deve sottoscrivere una dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell'ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche potenziale e dichiara tempestivamente alla DGT territorialmente competente l'insorgenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

La disciplina transitoria dei "centri 870" prevede che gli stessi possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto MIT-MEF relativo alla determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione sui veicoli pesanti svolte presso centri privati.

Fino a tale data, i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:
- da ispettori autorizzati;
- da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

Il centro 870 che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione entro la scadenza del termine sopra indicato, è considerato operatore autorizzato ai sensi del decreto in commento, in caso contrario, allo scadere del suddetto termine potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonché dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Rinviamo alla lettura del Decreto allegato entrato in vigore il 5 novembre scorso.

ALLEGATO

  • Data inserimento: 10.11.23