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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria (tra i quali gli ottici)

I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'adempimento riguarda tutti i contribuenti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, quindi l’obbligo sussiste anche per gli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e bevande. L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto; quindi anche un modesto spaccio aziendale di un'impresa media o grande comporta l’obbligo dello strumento per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. Tale adempimento può anche essere sostitutivo dell’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

I soggetti interessati al sistema TS (tra i quali ricordiamo ci sono anche gli ottici) devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo.

Possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

E’ in fase di emanazione un Decreto interministeriale per la regolamentazione del processo che terrà in considerazione le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali.


 

  • Data inserimento: 10.05.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4156