Modello 770 semplificato. Nessun invio in relazione ai compensi corrisposti a soggetti in regime forfetario o di vantaggio
I sostituti d'imposta che effettuano pagamenti di compensi a favore di soggetti in regime forfetario o di vantaggio non sono tenuti ad operare le ritenute fiscali previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973 purché il sostituito abbia formulato, in tal senso, apposita richiesta a chi eroga gli importi.
In particolare:
- per i soggetti in regime di vantaggio, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 (prot. 185820, punto 5.2), considerata l'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, ha precisato che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
- per i soggetti in regime forfetario, la circolare n. 10 del 2016 ha precisato che i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto. A tal fine, come già accadeva per i contribuenti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in parola.
In relazione a tali ricavi/compensi va inviata la Certificazione Unica indicando che trattasi di ricavi/compensi corrisposti a soggetti che applicano i due citati regimi agevolati indicando, a tal riguardo, nel campo "4 - Ammontare lordo corrisposto" la somma corrisposta e ripetendo il medesimo importo nel campo "7 - Altre somme non soggette a ritenuta". Inoltre nel campo "6" va indicato il codice "3 - erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti".
Le istruzioni per la compilazione del Modello 770/2016 Semplificato (capitolo 1) dispongono che: "Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2016 SEMPLIFICATO coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988". E che: "Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti".
Nel caso di specie il contribuente/sostituto d'imposta che abbia corrisposto, nell'anno 2015, solo erogazioni a favore di soggetti aderenti al regime forfetario o di vantaggio, non è tenuto a presentare il Modello 770/2016 Semplificato. Ciò in quanto tale Modello, da quest'anno, è solo "una parte" della dichiarazione dei sostituti (che prevede nei prospetti riepilogativi, la sola indicazione di ritenute, compensazioni e crediti). In pratica l'adempimento dichiarativo, per il contribuente/sostituto d'imposta, in questione è già stato assolto con l'invio al 7 Marzo 2016 della Certificazione Unica, comprensiva delle comunicazioni reddituali dei percettori a cui sono state corrisposte le somme.