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Modifica del Dlgs 81/2008: ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
E' stato pubblicato sulla G.U. n.145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 24 giugno 2020; ci scusiamo fin d’ora per il ritardo della presente comunicazione.
Il decreto (presente in allegato) modifica il Dlgs 81/200 e riguarda:
- la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore;
- l’integrale sostituzione dell’allegato XLII (contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali). Sono stati, di fatto, introdotti al punto sei i “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
- l’integrale sostituzione dell’allegato XLIII (contenente i “valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni), prevedendo nuovi agenti cancerogeni (tra cui la polvere di silice cristallina respirabile) e modifiche ad alcuni valori limite di sostanze già presenti (ed esempio la polvere di legno).
Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno, le imprese edili che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata:
· da demolizioni,
· da operazioni di taglio dei pavimenti,
· da sabbiatura,
· da levigatura, ecc.,
si trovano oggi nelle condizioni di dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la formazione e l’informazione dei lavoratori e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:
· ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
· a ridurre il livello di esposizione al più basso possibile, laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso;
· a fornire DPI adeguati;
· ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del D.Lgs. n. 81/2008);
· a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
· a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati dagli abiti civili;
· a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
· a fornire formazione ed informazione;
· a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
· a compilare il registro di esposizione (on line)
Il Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro / https://yoursafety.it/
A collaborato F. Scagnetti
- Data inserimento: 02.07.20
- Inserito in:: SICUREZZA SUL LAVORO
- Notizia n.: 4503