Monitoraggio fiscale. Il momento in cui si verifica il presupposto per l’esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito ai casi di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Nella fattispecie è stata chiesta all’Agenzia delle entrate una consulenza giuridica su quale sia, con riferimento alla condizione soggettiva di soggetto esonerato dagli obblighi di compilazione del modulo RW, il momento in cui si verifica il presupposto di esonero e per quanto tempo detta condizione di esonero debba sussistere. La consulenza è stata sollecitata con riguardo al conto corrente di appoggio dello stipendio ed alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da talune specifiche categorie di lavoratori. In particolare la richiesta è stata avanzata con riferimento al riconoscimento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere” dei soggetti che prestano la propria attività al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Al fine di individuare correttamente il momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”, l’Agenzia ha ritenuto utile con la risoluzione sopra richiamata svolgere alcune considerazioni di seguito riportate. L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste qualora il contribuente detenga al termine del periodo d’imposta (al 31/12) attività estere di natura finanziaria ed investimenti all’estero, attraverso i quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo sussiste qualora l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera l’importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
Pertanto, al fine di beneficiare dell’esonero dagli obblighi in questione, la condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere” deve innanzitutto sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, considerato che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del modulo RW (ossia l’esistenza all’estero delle predette attività).
In sostanza, quindi, a tale data il lavoratore “pubblico” non deve essere rientrato in Italia e il dipendente “privato” deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.
Inoltre, l’Agenzia ritiene che tali condizioni debbano essere caratterizzate da un elemento di continuità non essendo sufficiente, ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, che la condizione di lavoratore all’estero sia verificata esclusivamente al termine del periodo d’imposta. A tal fine, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta.