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MUD: dichiarazione ambientale annuale presentata in ritardo. Sanzionabile o no?

Il nuovo articolo non prevede sanzioni, ne' per la ritardata presentazione entro 60 giorni, ne' per l'omessa presentazione. Si suggerisce comunque, ai ritardatari, di inviarla entro il 29 giugno 2011

Le aziende che non hanno presentato il MUD entro il 30 aprile 2011, possono presentarlo entro i 60 giorni successivi, pagando una sanzione minima di 52 euro più spese amministrative (la sanzione varia da 26 euro a 160 euro). Questo era quanto prevedeva la normativa sui rifiuti fino al mese di dicembre 2010. Con l’emanazione del decreto legislativo n. 205 del 03/12/2010, l’articolo che prevedeva le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) è stato modificato. Attualmente l’articolo non prevede sanzioni per la mancata predisposizione del MUD. Di conseguenza anche per la consegna in ritardo non sono previste sanzioni.

La Camera di Commercio di Vicenza, pure in assenza di una norma specifica, dichiara nel suo sito internet, che sono previste sanzioni per ritardata presentazione (da euro 26,00 a euro 160,00), e per omessa presentazione (da euro 2.600,00 a 15.500,00).  Ecorved invece, nella sezione MUD, domande e risposte, ad uno specifico quesito, conferma la non applicazione delle sanzioni alle imprese, in caso di ritardata o omessa presentazione del MUD.

Ci sono “voci” che affermano invece che la “logica” porta ad un mantenimento delle sanzioni previste dalla precedente normativa, fino a quando non verrà avviato il Sistri.

Evidentemente non è condivisibile questa affermazione, ma suggeriamo comunque, ai ritardatari, soggetti al MUD, di presentarli entro il 29 giugno 2011 (prudenzialmente il 28 giugno 2011).

Per informazioni contattare il settore Ambiente di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 13.06.11