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Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

Riguarda le attività scolastiche di ogni ordine e grado con affollamento superiore a 100 occupanti

Con il decreto del Ministero dell’interno 07/08/2017 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche riportate nell’allegato 1, individuate al numero 67 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

Nella sostanza tali regole tecniche possono essere applicate alle attività scolastiche di ogni ordine e grado (ad eccezione degli asili nido) con affollamento superiore a 100 occupanti, sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (25/08/2017) che a quelle di nuova realizzazione.

Sono esclusi dal campo applicazione di queste regole tecniche, le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Le norme tecniche riportate nell’allegato al decreto si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

In allegato il decreto del ministero dell’interno 07/08/2017 pubblicato nella gazzetta ufficiale 24/08/2017.

  • Data inserimento: 28.08.17