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Novità sui contratti a termine e apprendistato: Decreto Legge n. 34/2014.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

A distanza di pochi mesi dall’ultimo intervento in materia di contratti di lavoro (da ultimo il D.L. 76/2013 convertito con Legge 99/2013) il governo torna a modificare la disciplina normativa di due figure contrattuali: il contratto a termine e l’apprendistato. Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte.

-  CONTRATTO A TERMINE

In tema di contratto a termine è eliminato il c.d. “causalone”: la stipulazione del contratto a termine non è più subordinata all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La valida stipula del contratto è legata alla forma scritta dello stesso. Il nuovo art. 1, c. 1, del D. Lgs. 368/2001 stabilisce che la durata massima del contratto a termine è di trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino ad un massimo di 8 volte, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Il D.L. introduce un limite quantitativo legale alla stipula di contratti a termine. Fatto salvo quanto prevedono i contratti collettivi, il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale diposizione deve coordinarsi con quanto definito dall’art. 10, c. 7, del D. Lgs. 368/2001, in base al quale non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

  1. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
  2. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità,
  3. con lavoratori di età superiore a 55 anni.

-  CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato il D.L. 34/2014 sopprime l’obbligo di redigere per iscritto il piano formativo individuale.

Viene eliminato l’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti in forza al fine di procedere all’assunzione di nuovi apprendisti.

In merito al contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale il D.L prevede che all’apprendista sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Con riferimento all’apprendistato professionalizzante viene stabilito che il datore di lavoro ha la facoltà (non più l’obbligo) di integrare la formazione interna di tipo professionalizzante con l’offerta formativa pubblica, nei limiti delle risorse disponibili.

  • Data inserimento: 21.03.14