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Nuova disciplina dell’apprendistato: firmato l’accordo interconfederale per il settore artigiano

Con la firma dell’accordo Interconfederale del 3 maggio u.s. anche nel settore artigiano è ora possibile stipulare contratti di apprendistato secondo le nuove regole stabilite dal Testo Unico.

Nella serata del 3 maggio u.s. le Organizzazioni Artigiane e le OO.SS. hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale per la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato).

La nuova regolamentazione, si applica ai contratti stipulati a partire dal 26 aprile 2012, ha un’efficacia transitoria (fino al 31 dicembre 2012) e comunque sussidiaria e cedevole rispetto alla contrattazione nazionale di categoria che dovrà intervenire nei prossimi mesi. A tal proposito si fa presente che già nel settore dell’autotrasporto merci è intervenuta la nuova disciplina di categoria (l’accordo del 23 aprile u.s. è allegato alla presente notizia) che pertanto trova piena applicazione in luogo del citato accordo interconfederale.

Con riferimento al campo di applicazione, l’accordo si applica:

  • alle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dello stesso;
  • alle imprese dei settori privi di specifica copertura contrattuale , per le quali si farà riferimento alla disciplina contrattuale dell’apprendistato del CCNL Metalmeccanico,

e’ previsto inoltre l’estensione del campo di applicazione dell’accordo anche alle Associazioni Artigiane e agli enti collegati che non applicano specifici accordi  collettivi.

Per quanto riguarda le durate del periodo di apprendistato, questione che aveva determinato uno slittamento della firma dell’accordo, Confartigianato è riuscita ad ottenere la conferma delle attuali durate dei contratti di apprendistato previste dai contratti collettivi artigiani, con la sola eccezione delle durate superiori a 5 anni, il cui termine viene ricondotto ai 5 anni, così come previsto dal Testo Unico. Si segnala sul punto che le organizzazioni sindacali avevano richiesto inizialmente di portare il limite di durata a 3 anni come previsto per gli altri settori.

Per quanto riguarda il trattamento economico sono state confermate le progressioni percentuali stabilite dai contratti collettivi.

In merito alla quantità di formazione tecnica-professionale che il datore di lavoro deve impartire all’apprendista, l’accordo prevede 80 ore medie annue. Nel monte ore sono ricomprese le ore obbligatorie di formazione in sicurezza stabilite dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il Piano Formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. La formazione, che dovrà tener conto dei profili formativi stabiliti da contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL, potrà essere impartita utilizzando diverse modalità: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.

Va infine precisato che le parti si incontreranno nuovamente per disciplinare le altre due discipline di apprendistato previste dalla legge (apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e apprendistato per l’alta formazione e la ricerca)

  • Data inserimento: 07.05.12