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Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) – Indicazioni operative da parte dell’INPS.

Con il messaggio n. 2971 del 30 aprile u.s. l’INPS riepiloga le nuove disposizione che danno diritto alla NASpI, a partire dal 1° maggio 2015 e le modalità per presentare le domande.

Riprendendo la precedente notizia n. 1972 del 19 marzo u.s., apparsa su InformaImpresa on line, si comunica che l’INPS, con proprio messaggio del 30 aprile u.s. segnala l’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardante la NASpI per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dando indicazioni anche per ciò che concerne la presentazione delle domande.

Nel proprio messaggio l’istituto ricorda che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (viene riconosciuta anche nel caso di licenziamento disciplinare) e che presentino i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
  • b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

  • Data inserimento: 08.05.15