OBBLIGATORIO DIMOSTRARE I REQUISITI 4.0 PER TUTTO IL PERIODO DI FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI
Come noto, le imprese che acquistano/acquisiscono beni strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico ai sensi della normativa I4.0 beneficiano di uno specifico credito di imposta, da utilizzare in compensazione di altre imposte e tributi.
Riepiloghiamo brevemente la normativa attualmente in vigore.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017, e quelli in beni immateriali tecnologicamente avanzati, funzionali ai processi di trasformazione 4.0, di cui all’allegato B della medesima legge di Bilancio 2017.
- Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A Legge n. 232/2016)
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B Legge n. 232/2016)
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo, a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per accedere al beneficio, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Pena la revoca del beneficio, è inoltre necessario conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.
Il credito di imposta derivante dai suddetti investimenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Con la circolare 9/E, emessa il 23 Luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha rafforzato l'obbligo a carico delle imprese beneficiarie di tale agevolazione di dimostrare, in sede di un eventuale controllo, il mantenimento dei requisiti 4.0 durante tutto il periodo di fruizione dei benefici:
“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.
Richiamando espressamente una “adeguata e sistematica reportistica”, l’Agenzia ha di fatto stabilito, ai fini dei successici eventuali controlli che la stessa potrà fare, che la perizia 4.0 rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitato è certamente un documento indispensabile al momento di effettuazione dell’investimento e della sua interconnessione, al fine di poter fruire dei benefici fiscali, ma non è sufficiente per dimostrare che il bene in questione abbia rispettato tutti i requisiti per tutto il periodo di fruizione del credito di imposta.
In sostanza, la perizia rappresenta una “fotografia” dell’investimento ad una certa data e non può garantire la sua immodificabilità nel futuro.
Alla luce di tali chiarimenti, Confartigianato Imprese Vicenza e in particolare l’Area Gestione di Impresa, propone alle imprese un servizio ad hoc, ulteriore rispetto alla redazione della perizia asseverata, basato su un audit tecnico annuale e sul rilascio di una perizia semplice aggiuntiva, in modo da essere in grado di dimostrare, in maniera certa e con una spesa contenuta, la conformità alla legge dei beni agevolati per tutto il periodo di fruizione del beneficio.