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Approvo

Oggetto: Versamento tassa annuale libri sociali

Il prossimo 16 marzo 2016 scade il versamento della tassa annuale per la vidimazione di libri sociali da parte delle società di capitali.

Soggetti obbligati

Sono tenute al versamento delle tassa annuale sui libri sociali:

  •             le società di capitali (Srl, Spa e Sapa);
  •             le società di capitali in liquidazione ordinaria;
  •             le società di capitali sottoposte a procedure concorsuali.

Sono, invece, esonerate le società cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili e le società di capitali fallite.

Importo dovuto

L’importo della tassa da versare varia in base all’ammontare del capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento, e pertanto per l’anno 2016 si dovrà fare riferimento al capitale sociale in essere al 1° gennaio 2016.

Eventuali variazioni del capitale sociale successive a tale data non avranno alcuna rilevanza.

Gli importi dovuti sono i seguenti:

La misura della tassa anche per il 2016 sarà di:

  • Euro 309,87 per la generalità delle società;
  • Euro 516,46 per le società con capitale sociale a superiore a Euro 516.456,90

Versamento

Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il giorno 16 marzo 2016, mediante modello F24, con codice tributo 7085 – anno 2016.

Le società costituite dopo il 1° gennaio 2016 devono versare la tassa annuale sui libri sociali esclusivamente mediante bollettino postale – conto corrente n. 6007, intestato a “Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara” ed esibire l’attestazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della domanda di inizio attività.

Ravvedimento operoso

Per i soggetti obbligati al pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative vidimazione libri sociali che omettono il versamento, è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa, e in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Per poter rimediare a dimenticanze, errori o versamenti insufficienti, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando il tributo omesso e la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda di quando viene effettuato il versamento, più gli interessi legali dello 0,2% (per il 2016) in base al numero dei giorni di ritardato pagamento.

La tassa sulle concessione governativa annuale e gli interessi legali va versata con il Modello F24 codice tributo 7085 mentre la sanzione ridotta per omesso, insufficiente o ritardato pagamento va versata sul modello F23 con codice tributo 678T.

 

 

  • Data inserimento: 29.02.16
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 2557