Operativo l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità
Il D.Lgs. n. 151/2015 (“decreto semplificazioni” del Jobs Act) modificando l’articolo 13 della L. n. 68/1999, ha riscritto la disciplina dell’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
Poiché l’erogazione è stata prevista tramite conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all’INPS, per essere pienamente operativa necessitava delle istruzioni tecniche da parte dell’Istituto. La circolare INPS n. 99 del 13/06/2016 ha fornito tali indicazioni.
Riassumiamo brevemente le caratteristiche salienti della riscrittura dell’incentivo.
L’incentivo decorre dal 01/01/2016; varia, sia per entità sia per durata, in relazione ai diversi gradi di disabilità del lavoratore assunto; è classificato come incentivo di natura economica, con tutte le conseguenze in termini di compatibilità con altri incentivi e condizioni per la fruizione.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELL’INCENTIVO
Tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno la qualifica di imprenditore, che abbiano o meno l’obbligo di assumere il disabile.
RAPPORTI INCENTIVATI; DURATA E MISURA DELL’INCENTIVO
CATEGORIE LAVORATORI |
TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE |
INCENTIVO |
DURATA |
Lavoratori disabili >79% Minorazioni categorie 1^ - 3^ tabelle DPR 915/1978 |
Assunzioni a tempo indeterminato |
70% RL |
36 mesi |
Trasformazioni a tempo indeterminato |
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Lavoratori disabili >67% <79% Minorazioni categorie 4^ -6^ tabelle DPR 915/1978 |
Assunzioni a tempo indeterminato |
35% RL |
36 mesi |
Trasformazioni a tempo indeterminato |
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Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa > 45% |
Assunzioni a tempo indeterminato |
70% RL |
60 mesi |
Trasformazioni a tempo indeterminato |
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Assunzioni a tempo determinato (minimo 12 mesi) |
Durata del rapporto |
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, decorrenti dal 01/01/2016;
La percentuale di incentivo si riferisce alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo spetta anche per:
- Lavoro subordinato dei soci di cooperativa;
- Lavoro a domicilio
- Somministrazione
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
La concessione dell’incentivo è subordinata:
- Al possesso del DURC (regolarità contributiva, rispetto norme sicurezza, rispetto ccnl e obblighi di legge);
- Alle condizioni generali per la fruizione degli incentivi, con un limite: se l’assunzione avviene in obbligo ex art. 3 L. 68/99, non si applicano i principi generali.
- Negli altri casi valgono invece le consuete regole (art. 31 D.Lgs. 150/2015).
- Alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
- Alla compatibilità con il mercato interno.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
- Cumulo con incentivi che comportino riduzione contributiva: fino al limite del 100% dei costi salariali per ogni periodo di occupazione (costi salariali = retribuzione lorda + contribuzione previdenziale e assistenziale).
- Cumulo con incentivi economici: non è possibile.
- Cumulo con Garanzia Giovani: sì, fino al 100% dei costi salariali.
AMMISSIONE ALL’INCENTIVO
La richiesta, possibile sia per le assunzioni già avvenute sia per quelle in corso, è inviata tramite procedura telematica INPS con scadenze temporalmente ben definite a carattere perentorio: l’inosservanza dei termini stabiliti fa cadere la domanda.
A seguito dell’autorizzazione, il datore di lavoro può usufruire dell’incentivo in quote mensili mediante il conguaglio in Uniemens.
Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a rivolgervi ai nostri Uffici per la gestione delle paghe.