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Piano casa – aspetti energetici – fonti rinnovabili - con circolare regionale vengono date indicazioni e precisazioni

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/2011, la Circolare n. 1 del 08/11/11

La circolare intende fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppano i soli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimento al caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 Kw, e al caso di intervento di riqualificazione energetica dell’intero edificio

L’articolo 1 (finalità) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1, che “la Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili”.

L’articolo 2 (interventi edilizi) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1 che “per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsione dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi imputabili ai sensi della normativa vigente”.

Sempre all’articolo 2, della legge regionale n. 14 del 2009, viene riportato al comma 5 che “la percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, ancorché già istalla”.

Inoltre, ancora all’articolo 2, della legge regionale n. 14 del 2009, al comma 5 bis, si prevede che “ la percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15% per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal dlgs 19/08/2005, n. 192 e dal dpr 02/04/1009, n. 59 e successive modificazioni, alla corrispondente classe B”.

La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, riporta integralmente quanto segue:

Il comma 5 dell’articolo 2 intende incentivare l’uso di fonti di energia rinnovabile riconoscendo in tal caso un ulteriore “bonus” aggiuntivo del 10%; tale “bonus” volumetrico viene riconosciuto anche a chi abbia già fatto uso di impianti di energia rinnovabile (ancorché già installati). L’applicazione del comma 5 dell’articolo 2 è consentita esclusivamente in caso di ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente. Si ricorda che per la realizzazione di impianti di fonti di energia rinnovabile con potenza uguale o superiore a 3 Kw occorre l’asseverazione del professionista abilitato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.

Il comma 5 bis, dell’articolo 2 riconosce un diverso “ulteriore” incentivo volumetrico – il 15% di ampliamento premiale – per gli interventi di riqualificazione integrale capaci di elevare il rendimento energetico degli edifici fino alla classe “B”. Tale bonus, cumulabile con quello previsto dal comma 5 in caso di utilizzo di tecnologie per fonti rinnovabili, risulta applicabile solo qualora l’intervento riguardi l’intero fabbricato e non singole porzioni.

In sintesi, il presente articolo consente di sommare all’ampliamento del 20% del comma 1:

a)      Il 10% in caso di interventi con tecnologie rinnovabili con potenza inferiore a 3 Kw (comma 5), oppure

b)      Il 15% in caso di interventi che elevino il rendimento energetico dell’intero edificio fino alla classe “B” (comma 5bis), oppure

c)      Il 10% più il 15% ove si intenda cumulare gli interventi del comma 5 con quelli del comma 5 bis.

In ogni caso, si ricorda che, ai fini del cumulo degli incrementi volumetrici dei commi 5 e 5bis, ove il richiedente abbia già usufruito dell’incremento di cui al comma 5, quest’ultimo non potrà essere nuovamente richiesto o assentito”.

  • Data inserimento: 03.12.11