Piano casa – aspetti energetici – Oneri e incentivi – indicazioni e chiarimenti
La circolare intende fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppano gli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimento oneri e agli incentivi previsti dal’articolo 7 della legge regionale 14/2009 e successive modifiche e integrazioni.
L’articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2009, specifica quanto segue:
1) Per gli interventi di cui agli articoli 2 (interventi edilizi) e 3 (interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio), il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
1 bis) In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
2) I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedono il ricorso alle energie rinnovabili.
La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, al fine di fornire indicazioni operative, per quanto riguarda gli oneri e gli incentivi, riporta integralmente quanto segue:
“Per gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 ed aventi ad oggetto la prima casa di abitazione il contributo del costo di costruzione è ridotto del 60%. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 vengano realizzati mediante l’impiego di fonti di energia rinnovabile, con potenza non inferiore a 3 KWh, il contributo non è dovuto se trattasi di prima casa mentre può essere ridotto nella misura del 50%, dal Comune, nel caso si tratti di edifici ad uso diverso dalla prima casa.
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1bis i Comuni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione economica collegate al sostegno delle tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti delle competenze loro assegnate. Trattandosi di misure di carattere economico sono ovviamente esclusi, da tali forme di incentivazione, ulteriori “bonus” edificatori.
L’utilizzo di tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile deve essere dimostrata, dal soggetto interessato, con apposita documentazione tecnica che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dai provvedimenti assunti dalla Giunta regionale”.