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Approvo

PRELIEVI DEI SOCI PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Concorrono a formare la voce crediti verso soci da parte della società

Se tali operazioni non trovano giustificazione in utili effettivamente conseguiti, l'importo dovrebbe essere restituito alla società.

La questione dell'indebito prelievo di somme da parte di soci di società di persone, esaminata pochi giorni addietro dalla Cassazione civile, sez. I, 20.01.2021, n. 979, è di particolare importanza in quanto non risultano reperibili in proposito precedenti interventi.

In relazione ai prelievi da parte dei soci di somme dalle casse sociali, è da evidenziare che sono frequenti le prassi intese a qualificarli come utili, anche se riferiti a esercizi ancora in corso, all'unica condizione che ci sia il previo consenso di tutti i soci.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, ha affermato che “nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 C.C., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio”.

Infatti, non si può fare luogo a ripartizione di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti (secondo quanto prescrive in modo espresso, per le società in nome collettivo, l'art. 2303 C.C.), tanto è che è prevista un'apposita sanzione penale nei confronti degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.
Nel sistema vigente, pertanto, è principio inderogabile che gli utili di periodo si formano in relazione all'esito dei singoli esercizi sociali. Le società di persone non conoscono, d'altra parte, la possibilità di distribuire acconti sui dividendi. La distribuzione di utili non effettivamente conseguiti configura un'ipotesi di indebito oggettivo. Ne deriva che il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società, comporta senz'altro il sorgere del diritto della società di ripetere (restituire) le somme concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie.
In base alle considerazioni esposte, concorrono a formare l'attivo patrimoniale i prelievi di somme dalle casse sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, dato che le somme così percepite possono essere soggette ad azione di restituzione da parte della società.

  • Data inserimento: 22.02.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4770