Prevenzione incendi – Tariffe Vigili del Fuoco
Per le attività introdotte con il DPR 01/08/2011, n. 151, con l’allegato I, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione dell’Allegato II del regolamento riportato nel decreto citato.
Le tariffe da applicare sono quelle riportate nel decreto del ministero dell’interno 03/02/2006, sotto riportate, che rimangono in vigore fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, come previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del dlgs 08/03/2006, n. 139
Decreto Ministero dell’interno 03/02/2006
Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21/12/2001 sono sostituite da quelle allegate al decreto ministeriale 03/02/2006.
Tabella 1 – Determinazione e aggiornamento delle tariffe orarie per l’impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per servizi a pagamento
A) Servizi di prevenzione incendi |
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Operatore tecnico |
Tariffa oraria – euro |
1. esame progetto |
44,00 |
2. sopraluogo |
48,00 |
B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso |
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Operatore tecnico |
Tariffa oraria – euro |
Personale della carriera direttiva dell’area operativa |
29,00 |
Personale della carriera di concetto dell’area operativa |
24,00 |
Capi reparto e capi squadra |
22,00 |
Vigili |
20,00 |
C) Servizi resi dalla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica |
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Operatore tecnico |
Tariffa oraria euro |
Operatore tecnico |
44,00 |
Avvertenze
Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di un tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o
inferiori a trenta minuti. Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) e C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.
Tabella 2 – Aggiornamento delle tariffe orarie relative all’impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, con esclusione dei servizi di cui alla tabella 1 – lettera A)
Descrizione |
Tariffa oraria - euro |
Autovettura |
6,00 |
Autofurgone e pullman (14 posti) |
8,00 |
Autocarro e pullman (20 posti) |
14,00 |
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte |
45,00 |
Autopompa serbatoio tipo grande |
65,00 |
Autoscala da 30/37 mt. |
118,00 |
Autoscala da 50 mt. |
165,00 |
Autogrù da 16/25 t. |
79,00 |
Autogrù da 30/40 t. |
106,00 |
Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet |
136,00 |
Mezzi movimento terra |
106,00 |
Motobarca pompa |
227,00 |
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino) |
15,00 |
Avvertenze:
Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.
Se il funzionamento dura più di un ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.
Tabelle 3 – Aggiornamento della tariffa oraria delle prove conto terzi eseguite presso i laboratori della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Prova |
Tariffa – euro |
Chimica |
61,00 |
Difesa atomica |
61,00 |
Elettrotecnica e comunicazioni |
61,00 |
Idraulica |
61,00 |
Macchine e termotecnica |
61,00 |
Scienza delle costruzioni:
Descrizione |
Tariffa - euro |
a)sezione temperatura ordinaria |
61,00 |
b) sezione alta temperatura |
97,00 |
Avvertenze:
Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo. Le tariffe orarie non comprendono l’attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).
Tabella 4 – aggiornamento della tabella relativa all’impiego di automezzi antincendio aereoportuali
Tariffa oraria |
Euro 74,00 |
Articolo 23, comma 2, del dlgs 08/03/2006, n. 139 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi
1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.