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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR – DAL 01/07/2026 NUOVO MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA

Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore il nuovo sistema di adesione alla previdenza complementare, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 204-205, della L. 199/2025). Le nuove disposizioni modificano – nell’alveo di un più ampio intervento di riforma della previdenza complementare – le disposizioni del D.Lgs. 252/2005, corpus normativo di riferimento per la materia.

La riforma supera il precedente meccanismo del silenzio-assenso sul TFR e introduce, per i lavoratori del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), un sistema di adesione automatica al fondo pensione negoziale di riferimento, salvo diritto di rinuncia del lavoratore, esercitabile entro i 60 giorni successivi all’assunzione. Giova ricordare che, nel sistema previgente, veniva concesso un periodo più ampio di 6 mesi. 

L'effettiva operatività della riforma è stata subordinata all'adozione delle linee di indirizzo della COVIP, approvate con deliberazione del 19 giugno 2026 e si sono rese necessarie per sciogliere alcuni dubbi operativi emersi.

Resta ora da completare il quadro operativo con la pubblicazione del nuovo modello TFR3 e dei fac-simile dell'informativa da consegnare ai lavoratori, attualmente in corso di adozione da parte dei Ministeri competenti. Nel frattempo, i datori di lavoro potranno utilizzare dei modelli individuati a schema libero.

Un ruolo centrale è attribuito al datore di lavoro, il quale al momento dell'assunzione dovrà fornire al lavoratore un'informativa chiara e completa sul funzionamento del nuovo meccanismo. Nella stessa andranno indicati il fondo pensione negoziale di destinazione del TFR e dell'eventuale contribuzione in caso di adesione automatica; le conseguenze in caso di inerzia; le relative tempistiche a disposizione nonché le modalità e i termini per esercitare l'eventuale rinuncia all'adesione.

Per gli assunti entro il 30/06/2026, continuerà ad applicarsi il sistema previgente (scelta entro 6 mesi e, in caso di silenzio-assenso perfezionato, conferimento del solo TFR a comparto garantito).

Il nuovo meccanismo prevede che, al momento dell'assunzione, il lavoratore sia automaticamente destinato al fondo di previdenza complementare negoziale di riferimento, fatta salva la possibilità, entro 60 giorni dall’assunzione, di esercitare una diversa scelta. In questo ultimo caso, il lavoratore potrebbe decidere, alternativamente, di accantonare il TFR in azienda (o di versarlo a Fondo di Tesoreria Inps se, per requisiti dimensionali, il datore di lavoro ne è tenuto) ovvero di destinarlo a un altro fondo di previdenza complementare. Nell’ipotesi in cui il lavoratore decida – in un primo momento – di lasciare il TFR in Azienda (o di versarlo a Fondo Tesoreria INPS), potrà successivamente ed in qualsiasi momento aderire a previdenza complementare.

La principale novità rispetto al passato è che, se il lavoratore non esprime alcuna scelta e l'adesione automatica si perfeziona, non viene conferito al fondo soltanto il TFR maturando, ma anche la contribuzione contrattualmente prevista a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il fondo di destinazione del TFR e della contribuzione viene individuato automaticamente secondo il seguente ordine:

  • il fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale applicato dal datore di lavoro;
  • se risultano applicabili più fondi negoziali, quello che, al momento dell'assunzione, conta il maggior numero di iscritti presso il datore di lavoro;
  • in assenza di un fondo negoziale di riferimento, il TFR sarà destinato al Fondo residuale COMETA. In questo caso sarà conferito esclusivamente il TFR, poiché non è prevista la contribuzione contrattuale.

Un'ulteriore differenza rispetto al precedente sistema riguarda l'investimento delle somme conferite. In passato, il TFR dei lavoratori “silenti” veniva automaticamente investito nel comparto garantito. Con il nuovo meccanismo, invece, il TFR e l'eventuale contribuzione saranno investiti in una linea coerente con il profilo e l'età anagrafica del lavoratore (life cycle). Gli standard minimi delle predette linee di investimento sono stati definiti con apposita Deliberazione COVIP. I Fondi negoziali che, alla data di entrata in vigore delle nuove regole, non presentino linee di investimento in linea con i nuovi standard, non potranno ricevere adesioni automatiche. Le stesse avranno a disposizione un periodo transitorio di un anno per adeguarsi. Per converso, i Fondi che risultino già – interamente o parzialmente – in linea con i nuovi standard, potranno essere già immediatamente destinatari dell’adesione automatica, salvo necessità, per quelli conformati parzialmente, di adeguarsi entro il termine transitorio indicato.

Una volta perfezionata l'adesione, il datore di lavoro ne dà comunicazione al fondo, che provvede a informare il lavoratore in merito all'avvenuta iscrizione, alla linea di investimento nella quale saranno destinati TFR e contributi, alle modalità di consultazione della documentazione del fondo (nota informativa, disposizioni statutarie e regolamenti), al funzionamento del fondo e ai diritti dell'aderente.

In caso di adesione automatica, il lavoratore può chiedere, con apposita dichiarazione, di non versare il contributo a proprio carico al fondo negoziale se la sua retribuzione annua lorda (RAL) non supera l'importo dell'assegno sociale (per il 2026 pari a 7.101,12 euro).

Il nuovo meccanismo opera sia nei confronti dei lavoratori di prima occupazione -  intendendosi per tali i lavoratori che abbiano ottenuto il primo impiego subordinato in data successiva al 01/07/2026 e non risultino già iscritti a un qualsiasi fondo di previdenza complementare – che nei confronti dei lavoratori non di prima occupazione con un’iscrizione pregressa a previdenza complementare o che non abbiano riscosso integralmente la posizione pregressa in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo di precedente iscrizione. Per quest’ultimi si intende i lavoratori con prima occupazione antecedente alla data del 30/06/2026.

Restano, invece, esclusi dal nuovo meccanismo di adesione automatica: i lavoratori domestici; i lavoratori assunti con contratto a termine inferiore ai 60 gg; i lavoratori cessati prima dei 60 gg; lavoratori non di prima occupazione, aderenti in precedenza a previdenza complementare, ma che abbiano riscattato integralmente la posizione; lavoratori non di prima occupazione che hanno accantonato – presso i datori precedenti – il TFR in Azienda (o versato a Fondo di Tesoreria INPS, in presenza dei requisiti); lavoratori non di prima occupazione, con contribuzione contrattuale pregressa, ma senza versamento – nemmeno parziale – del TFR.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Di seguito una tabella riepilogativa delle differenze fra il meccanismo di silenzio-assenso vigente fino al 30/06/2026 ed il nuovo meccanismo di adesione automatica in vigore dal 01/07/2026, mutuata dalle FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • Data inserimento: 30.06.26